Cassazione Civile, Ordinanza n. 34079/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione deduceva, con due motivi strettamente connessi, che il decreto non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; inoltre richiamava un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, né telematica né cartacea, del decreto da parte della cancelleria. Sosteneva quindi l’erroneità della declaratoria di tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa; inoltre, nel merito, ha ritenuto comunque inammissibili le doglianze perché la comunicazione del provvedimento poteva avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a rendere effettiva la conoscenza del destinatario, e il Tribunale aveva accertato l’annotazione "a visto PM" del 13 dicembre 2018, desumendone la conoscibilità del decreto. L’opposizione proposta solo il 4 febbraio 2020 era dunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha poi dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
viene utilizzato il procedimento camerale semplificato per la decisione in cassazione.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
la comunicazione del provvedimento può essere effettuata anche con modalità equipollenti, purché idonee a garantire la effettiva conoscenza al destinatario.
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche in assenza di comunicazione o notificazione, decorrendo dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, trattandosi di requisito essenziale dell’atto introduttivo.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente assolta anche mediante forme equipollenti, purché risulti assicurata la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- L’annotazione che attesti la presa visione del provvedimento da parte del Pubblico Ministero può essere valorizzata come indice di ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- L’opposizione avverso un decreto di liquidazione è tardiva se proposta oltre il termine di legge decorrente dalla conoscenza del provvedimento e, in ogni caso, oltre il termine lungo per l’impugnazione dei provvedimenti decisori.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti decisori anche se non comunicati o notificati.
- La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannata alle spese processuali quando soccombe nel giudizio di legittimità.
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