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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34996/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un cliente aveva agito contro la propria avvocata chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la tardiva proposizione dell'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Grosseto, che era divenuta definitiva. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto: pur ritenendo integrato l'inadempimento professionale, aveva escluso la prova del nesso causale tra tale inadempimento e il danno, osservando che, anche se l'opposizione fosse stata tempestiva, sarebbe stata comunque respinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su elementi probatori privi di logico collegamento con le fonti di prova e avrebbe quindi travisato la prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non denunciasse realmente una violazione dell'art. 115 c.p.c., ma si risolvesse nella critica alla valutazione delle prove e nella richiesta di una diversa lettura del merito. Ha aggiunto che la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. non era configurata, perché il ricorrente non allegava l'inosservanza di una regola legale di valutazione della prova o l'attribuzione di un valore probatorio difforme da quello previsto dalla legge, ma soltanto un asserito cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie. È stata reputata inammissibile anche la doglianza sul travisamento della prova, perché formulata come sollecitazione a una rivalutazione del fatto e delle prove in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimata non ha svolto difese; il ricorrente è stato condannato a versare euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei casi consentiti; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a regola legale; non è invece consentito contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che il sindacato sulla motivazione resta circoscritto ai rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o del vizio costituzionalmente rilevante.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato utilizzato per la definizione accelerata del ricorso, poi confermata in decisione.

  • art. 96, co. 4, c.p.c.

    Ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o comunque decide in contraddizione con la regola del principio dispositivo; non quando si limita a preferire alcune prove ad altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio: occorre allegare una vera deviazione dalla regola legale di valutazione della prova.
  • La critica alla motivazione o alla ricostruzione del fatto non può essere veicolata sotto forma di violazione di legge se, in realtà, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Il travisamento della prova, nel giudizio di legittimità, non può essere dedotto come mezzo surrettizio per sollecitare una rivalutazione complessiva delle risultanze probatorie.
  • Nelle azioni di responsabilità professionale, il mero accertamento dell'inadempimento non basta: il danneggiato deve provare anche il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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