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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33873/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato sulla censura di errata applicazione dell'art. 625 n. 7 c.p.: il Procuratore sosteneva che l'aggravante va valutata in relazione al bene sottratto (l'energia elettrica), che ha carattere funzionalmente destinato a un pubblico servizio, e non in relazione al mezzo attraverso il quale è stata posta in essere la sottrazione (la manomissione del contatore). Il Tribunale di Siracusa aveva escluso l'aggravante ritenendo che il contatore non fosse cosa destinata al pubblico servizio e che l'energia, una volta diretta alla singola utenza, avesse perso tale carattere; da ciò era scaturita la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela. Il ricorrente contestava l'erronea focalizzazione del giudice di merito sul contatore e non sulla natura dell'energia sottratta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che la circostanza aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p. deve riferirsi alla destinazione funzionale del bene sottratto (se destinato a un pubblico servizio) e che tale valutazione è indipendente dal mezzo usato per la sottrazione. Ha quindi censurato il ragionamento del Tribunale che aveva escluso la destinazione a pubblico servizio dell'energia perché già convogliata alla singola utenza. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa per il nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Codice Penale - art. 625 n. 7

    La Corte interpreta l'aggravante come riferita alla destinazione funzionale del bene sottratto a pubblico servizio o pubblica utilità; la circostanza si verifica oggettivamente se il bene sottratto è funzionalmente destinato a un servizio fruibile dal pubblico, indipendentemente dal mezzo impiegato per la sottrazione.

  • Codice Penale - art. 624

    Norma che definisce il reato di furto; utilizzata per inquadrare l'elemento materiale della sottrazione di energia elettrica e per collegarlo all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7.

  • Codice Penale - art. 61 n. 7

    Riferimento alle circostanze aggravanti in generale; qui richiamata per il regime sanzionatorio più grave quando ricorre la destinazione a pubblico servizio.

  • Codice di Procedura Penale - art. 517

    Norma che disciplina la facoltà del pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive; nel precedente giurisprudenziale è stata invocata per legittimare la nuova contestazione che rendeva il reato procedibile d'ufficio.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    La riforma ha modificato il regime di perseguibilità di alcuni reati introducendo il meccanismo della procedibilità a querela per talune fattispecie: l'esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 incide sul regime di perseguibilità (trasformando il reato in procedibile d'ufficio se l'aggravante ricorre).

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art. 625 n. 7 c.p. conta la destinazione funzionale del bene sottratto: se il bene sottratto è funzionalmente destinato a un pubblico servizio l'aggravante sussiste indipendentemente dal mezzo usato per la sottrazione.
  • La manomissione di un misuratore (contatore) non cancella automaticamente il carattere di pubblica utilità del bene sottratto (es. energia elettrica): la sottrazione resta valutata in relazione alla destinazione dell'energia/risorsa.
  • Nel furto di energia tramite alterazione del sistema di misura, va valutato l'effetto complessivo sulla distribuzione: l'energia sottratta, pur convogliata a una singola utenza, può conservare rilevanza rispetto alla collettività se la sua sottrazione deriva dalla sottrazione alla rete destinata a un pubblico servizio.
  • Quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, il reato può essere procedibile d'ufficio nonostante la disciplina della procedibilità a querela per alcune fattispecie introdotta dalla riforma Cartabia.
  • Il giudice deve distinguere tra il bene oggetto di manomissione (es. contatore) e il bene oggetto di sottrazione (es. energia): l'analisi deve concentrarsi sulla qualifica del bene sottratto.
  • In casi simili è utile verificare precedenti di legittimità rilevanti (tendenzialmente favorevoli all'estensione dell'aggravante quando la sottrazione incide su un servizio destinato a un numero indeterminato di utenti) e considerare la possibilità del pubblico ministero di integrare la contestazione ai fini della procedibilità.

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