Cassazione Civile, Ordinanza n. 05792/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una coppia nei confronti di un notaio, con chiamata in garanzia dell’assicurazione del professionista, per asserita responsabilità nell’attività svolta in vista di una compravendita immobiliare poi non conclusa. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il notaio non si sarebbe limitato a predisporre una minuta di rogito, ma avrebbe svolto un’attività professionale più ampia e rilevante: avrebbe predisposto anche una scrittura di garanzia a supporto dei rischi connessi all’operazione, avrebbe collaborato solo con la parte venditrice e il suo avvocato, avrebbe tentato di eludere criticità urbanistiche segnalate dalle autorità e dal tecnico dell’acquirente, avrebbe esercitato un incisivo ‘consiglio’ orientando le parti verso il contenzioso invece che dissuaderle dalla vendita. Dopo che la Corte d’appello aveva rigettato la domanda e la Cassazione, con ordinanza n. 3626/2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, i ricorrenti hanno chiesto revocazione dell’ordinanza per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo che la Corte avrebbe trascurato circostanze decisive e avrebbe mal percepito il reale contenuto dell’attività professionale del notaio; sostenevano che, se tali elementi fossero stati considerati, il rogito non avrebbe avuto il ruolo determinante attribuitogli dall’ordinanza e la responsabilità del notaio sarebbe stata ravvisabile anche per la fase preparatoria. La Corte ha però ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a contestare la qualificazione giuridica dei fatti e non una svista percettiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che le censure dei ricorrenti non integravano un errore di fatto revocatorio, ma investivano la valutazione giuridica dei presupposti della responsabilità professionale del notaio, cioè se essa possa sorgere anche per attività prodromiche alla stipula e non solo per l’attività tipica di redazione dell’atto. Poiché il vizio dedotto era un error iuris e non un error facti, il rimedio della revocazione non era esperibile. L’inammissibilità ha assorbito l’esame della fase rescissoria. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
la revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva, decisiva e non riguardante un punto controverso del giudizio
la revocazione delle ordinanze della Cassazione per errore di fatto è ammessa solo nei limiti dell’errore percepito sugli atti del giudizio di legittimità
richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza
richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare formalità e attività inutili in funzione della ragionevole durata del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, non una diversa lettura giuridica dei fatti o delle conseguenze giuridiche della vicenda.
- Non è revocatorio l’errore che investe un fatto oggetto di discussione tra le parti o che richiede valutazioni e sussunzioni giuridiche: in tal caso il rimedio è, semmai, l’impugnazione ordinaria esperibile nel grado pertinente.
- Per la revocazione delle decisioni della Cassazione, l’errore di fatto deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo, cioè incidere sulla decisione di cassazione e non su quella di merito.
- Quando il ricorso per revocazione è prima facie inammissibile, il giudice può evitare attività processuali superflue, inclusa la rinnovazione della notifica o l’integrazione del contraddittorio, se ciò comporterebbe soltanto un inutile allungamento dei tempi senza utilità difensiva.
- La responsabilità professionale del notaio, per come emerge dalla motivazione richiamata, viene collegata all’attività professionale tipica espletata, mentre le attività meramente prodromiche o di consulenza non sostituiscono, di per sé, la base fattuale della responsabilità riconosciuta dalla decisione impugnata.
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