Cassazione Penale, Ordinanza n. 32124/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All'imputato era contestato di avere utilizzato un verbale di dissequestro falso, relativo a un veicolo Mercedes Benz Classe A sottoposto a sequestro preventivo in un procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria di Lucca, allo scopo di ottenere dal custode giudiziario la restituzione del mezzo. Il documento, apparentemente intestato a una Stazione dei Carabinieri, recava un errato numero identificativo del procedimento penale e un timbro del Comando Provinciale Carabinieri di Messina - Nucleo Radiomobile in contraddizione con l'autorità indicata nell'intestazione. Il custode giudiziario ha riconosciuto l'imputato, mediante documento di identità, quale soggetto che gli aveva consegnato l'atto falso. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella valutazione delle prove dibattimentali. Ha sostenuto la natura grossolana del falso, l'insussistenza degli artifici e raggiri richiesti per la truffa e l'assenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo riproponeva le medesime argomentazioni di merito già sottoposte alla Corte d'appello e da questa puntualmente esaminate, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata. Ha ritenuto congrua e immune da vizi logici la valutazione della Corte territoriale, secondo cui gli elementi del documento falso erano dotati di intrinseca capacità decettiva e quindi incompatibili con la natura grossolana del falso; inoltre, la consegna dell'atto al custode giudiziario e il riconoscimento dell'imputato fornivano adeguato fondamento alla sussistenza della condotta induttiva della truffa e del dolo del falso. La Corte ha escluso che il ricorso potesse sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure di merito o a sollecitare una diversa valutazione delle prove; i motivi devono confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La norma è stata indicata dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione di legge, ma la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della sua disciplina.
La condotta induttiva richiesta dalla truffa è stata ritenuta sussistente in ragione della consegna al custode giudiziario del verbale di dissequestro falso, dotato di elementi idonei a trarre in inganno.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le stesse censure di merito già esaminate e disattese dal giudice d'appello senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del compendio probatorio e degli elementi di fatto quando la motivazione di merito sia congrua, coerente e priva di vizi logici rilevanti.
- La natura grossolana del falso è esclusa quando il documento, pur presentando irregolarità, contenga elementi formalmente idonei a conferirgli intrinseca capacità decettiva, quali un'intestazione apparentemente ufficiale e timbri riferibili ad autorità pubbliche.
- La consegna a un custode giudiziario di un documento apparentemente ufficiale e falso, finalizzata a ottenere la restituzione di un bene sottoposto a sequestro, può integrare la condotta induttiva richiesta dalla truffa quando il documento sia concretamente idoneo a trarre in inganno.
- Il riconoscimento dell'autore della consegna del documento falso da parte del destinatario, unitamente agli elementi oggettivi di falsità dell'atto, può fondare la prova della condotta e del dolo del falso, se valorizzato con motivazione logica e non contraddittoria.
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