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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13398/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello, pur avendo recepito l'accordo tra le parti stipulato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. che prevedeva la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, ha poi confermato la pena indicata nell'accordo senza applicare la sostituzione, ritenendola impossibile perché l'imputato non si era presentato all'U.E.P.E. per rendere informazioni. Il ricorrente sosteneva che la mancata presentazione non era a lui imputabile e che, comunque, la Corte avrebbe dovuto o conformarsi all'accordo o rigettarlo e procedere a dibattimento, non potendo infliggere la pena concordata senza la sostituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 599-bis c.p.p., come modificato, consente espressamente l'accordo anche sulla sostituzione della pena detentiva e che, ove le parti abbiano concordato tale sostituzione, il giudice d'appello deve o recepire integralmente l'accordo o rigettarlo e procedere al giudizio ordinario; non può invece infliggere la pena concordata senza applicare la sostituzione. Perciò la condanna emessa dalla Corte d'appello, priva della sostituzione pattuita, è viziata per violazione di legge. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    «Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza»

    La norma, come modificata, permette alle parti di concordare anche la sostituzione della pena detentiva; la richiesta di sostituzione diventa parte integrante e vincolante dell'accordo e il giudice di appello deve o accogliere integralmente l'accordo o rigettarlo e procedere a giudizio, non potendo disapplicarne parti essenziali

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Consente la sospensione del processo in attesa degli accertamenti necessari per la sostituzione della pena; la Corte d'appello ha legittimamente sospeso il processo in attesa degli esiti degli adempimenti previsti dalla legge

  • art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede gli accertamenti per verificare i requisiti della misura sostitutiva (es. detenzione domiciliare); la loro esecuzione può richiedere informazioni dall'U.E.P.E. ma l'assenza alle verifiche non deve automaticamente impedire l'applicazione della sostituzione se l'assenza non è imputabile all'imputato

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Elenca le pene sostitutive previste dalla legge n. 689/1981; la sostituzione concordata rientra nelle pene disciplinate da questo articolo

  • art. 20-bis cod. pen.

    Riferito come possibile tipologia di pena sostitutiva (detenzione domiciliare), la norma è stata considerata dal Procuratore generale come applicabile nell'accordo e rientra nella materia del consenso tra le parti

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dall'art. 599-bis per l'applicazione di talune disposizioni procedurali quando è prevista la sostituzione della pena

Massime di principio

  • Se le parti concordano in appello anche la sostituzione della pena detentiva, la richiesta di sostituzione diventa parte integrante dell'accordo e il giudice deve o accogliere integralmente l'accordo o rigettarlo e procedere al giudizio ordinario; non è consentito infliggere la pena concordata senza applicare la sostituzione.
  • La mancata esecuzione degli accertamenti necessari per la sostituzione (es. verifiche U.E.P.E.) non può di per sé autorizzare il giudice a rimettere la pena senza la sostituzione, soprattutto se la mancata collaborazione non è imputabile all'imputato; il giudice dovrebbe valutare la causa dell'assenza e, se necessario, concedere un rinvio.
  • L'accordo tra accusa e difesa vincola il giudice sulla qualificazione giuridica del fatto e sugli elementi rilevanti ai fini del calcolo della pena: il controllo giudiziale è limitato alla conformità dell'accordo alle norme e ai requisiti formali, non a una rinegoziazione delle sue conseguenze essenziali.
  • Quando l'accordo prevede misure che richiedono accertamenti amministrativi o di servizio (es. detenzione domiciliare), il procedimento dovrà prevedere tempi e garanzie per effettuare tali accertamenti; l'eventuale impossibilità sopravvenuta va motivata e valutata prima di rifiutare la sostituzione.
  • In caso di dubbi sulla imputabilità della mancata collaborazione dell'imputato agli adempimenti necessari per la sostituzione, il giudice deve accertare le cause e non può applicare automaticamente la pena detentiva concordata senza la sostituzione

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