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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03497/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza che aveva condannato il ricorrente a rilasciare un immobile e a pagare un'indennità di occupazione. Per ottenere la liberazione del bene erano state avviate più procedure esecutive; l'ultima era stata promossa da una società estera qualificatasi proprietaria dell'immobile e cessionaria del credito relativo alle indennità. Il debitore proponeva opposizione all'esecuzione deducendo, tra l'altro, la nullità del precetto per difetto di procura del difensore, l'assenza dell'indicazione del legale rappresentante, la mancata notifica del titolo in forma esecutiva, l'omessa notificazione della cessione del credito, e l'erronea individuazione dell'immobile. Il Tribunale rigettava l'opposizione. In cassazione il ricorrente impugnava tale decisione con quattro motivi, ma l'oggetto decisivo trattato dalla Corte riguardava la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita dopo l'ordinanza interlocutoria che aveva ordinato il rinnovo della notifica alla società intimata, ritenuta estinta. La Corte ha esaminato se la notifica potesse validamente essere eseguita agli asseriti ex soci/amministratori della società estinta e se costoro potessero considerarsi successori della società nel diritto di procedere all'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto nulla la notifica del ricorso per cassazione eseguita in adempimento dell'ordinanza interlocutoria, perché indirizzata a soggetti che non potevano considerarsi successori della società estinta, né secondo la legge italiana né secondo la legge britannica applicabile alla LLP. La Corte ha evidenziato che, una volta sciolta la LLP, i beni sono considerati bona vacantia e che gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare, secondo il diritto applicabile, la qualità di successori dei destinatari della notifica o comunque di soggetti legittimati a subentrare nella posizione processuale e sostanziale della società. Tale prova non era stata fornita. È stata esclusa anche la possibilità di assegnare un nuovo termine o di rimettere in termini la parte, poiché la decadenza non risultava incolpevole. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la resistente non era stata validamente raggiunta dalla notifica.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato solo per indicare l'estinzione di una precedente procedura esecutiva; non è oggetto del decisum

  • art. 380 bis c.p.c.

    regola il deposito della motivazione nel procedimento camerale

  • art. 371 bis c.p.c.

    base della declaratoria di improcedibilità per nullità della notifica eseguita in adempimento dell'ordinanza di rinnovo

  • art. 291 c.p.c.

    non può essere disposto un nuovo termine per la rinnovazione quando la decadenza non è incolpevole

  • art. 153 c.p.c.

    non è possibile la rimessione in termini se la decadenza non è incolpevole

  • art. 1012 Companies Act 2006

    per la LLP sciolta i beni sono considerati bona vacantia

  • art. 52 Limited Liability Partnerships Regulations 2009

    rinvia all'applicazione del regime del Companies Act 2006 alle LLP

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Quando la parte intimata in cassazione sia una società estera estinta, la notificazione dell'impugnazione deve essere eseguita nei confronti del soggetto che, secondo la legge applicabile alla vicenda successoria o liquidatoria, sia effettivamente successore della società; la mera qualità di ex socio o ex amministratore non basta.
  • In presenza di società estinta di diritto straniero, la prova della successione nella posizione sostanziale e processuale va fornita dalla parte che invoca la validità della notifica o la legittimazione del destinatario, secondo il diritto straniero applicabile quando esso regola la successione dell'ente.
  • Se la notifica del ricorso per cassazione eseguita in ottemperanza a un ordine di rinnovazione è nulla e la decadenza non è incolpevole, il ricorso è improcedibile e non è possibile né assegnare un nuovo termine ex art. 291 c.p.c. né rimettere in termini ex art. 153 c.p.c.
  • In tema di estinzione di una LLP di diritto britannico, la disciplina straniera applicabile può comportare che i beni dell'ente sciolto divengano bona vacantia, con conseguente necessità di individuare secondo quel diritto il soggetto legittimato a disporne o a far valere il titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleLegge applicabile
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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