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Ordinanza

Ordinanza n. 1060/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 375/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego collegato a carenze documentali nella pratica di nulla osta al lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, deducendo l'illegittimità del diniego e sostenendo, in particolare, la rilevanza dell'integrazione documentale prodotta in un separato giudizio promosso dal datore di lavoro. Tale documentazione riguardava esclusivamente la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale, finalizzata a verificare l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale per la mansione richiesta. Rimaneva invece non dimostrato il requisito alloggiativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha rilevato che il provvedimento impugnato e l'ordinanza di primo grado erano fondati su oggettive carenze documentali della pratica, non superate dalla documentazione prodotta nel separato giudizio. In particolare, restava privo di dimostrazione il requisito alloggiativo. Inoltre, l'art. 22 del d.lgs. 286/1998 richiede che la verifica presso il Centro per l'impiego preceda, e non segua, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro e impone che la domanda allo Sportello unico per l'immigrazione sia idoneamente documentata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro dello straniero; inoltre, la domanda allo Sportello unico dell'immigrazione deve essere idoneamente documentata.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego circa l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta; una verifica effettuata successivamente non soddisfa il requisito procedimentale.
  • La domanda di nulla osta al lavoro deve essere idoneamente documentata al momento della presentazione; la produzione successiva di documenti non è sufficiente a superare oggettive carenze documentali, soprattutto quando resti non dimostrato un requisito sostanziale quale l'idoneità alloggiativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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