Cassazione Civile, Ordinanza n. 15368/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta per ottenere il rilascio di una fascia di terreno di circa 900 mq. posta al confine tra due fondi limitrofi. L'originaria attrice fondava la pretesa su una scrittura privata sottoscritta dal dante causa dell'attuale convenuto, nella quale si sarebbe riconosciuta la detenzione gratuita del terreno sino alla "spiantatura del tendone", e su una dichiarazione successiva, firmata dal convenuto, con cui questi avrebbe riconosciuto che una porzione di vigneto insisteva sul fondo confinante e si impegnava alla restituzione entro tre anni. Il convenuto contestava autenticità e contenuto dei documenti, negava la debenza del rilascio e deduceva inoltre l'usucapione della porzione di terreno. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello, invece, riformava la decisione qualificando la controversia come regolamento di confini, non come azione personale di rilascio, e accoglieva la domanda sulla base della consulenza tecnica e dei documenti prodotti. Nel ricorso per cassazione i convenuti deducevano: ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte d'appello mutato d'ufficio la domanda da azione personale di rilascio a regolamento di confini; violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. per il mutamento della domanda e del petitum; violazione dell'art. 324 c.p.c. per mancato rilievo del giudicato interno sulla detenzione del bene; vizio di motivazione e violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello; e, infine, censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il quarto motivo relativo all'asserita inammissibilità dell'appello, ritenendo sufficiente la specificità dei motivi di gravame e comunque implicito il rigetto dell'eccezione nella decisione di merito. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo illegittima la qualificazione d'ufficio della domanda come azione petitoria di regolamento di confini: la pretesa originaria era una domanda personale di rilascio fondata su un rapporto obbligatorio e non poteva essere trasformata in una diversa azione petitoria, perché ciò avrebbe comportato una mutatio libelli e un'ultrapetizione. Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente ai capi censurati e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
vincola il giudice al divieto di pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni; la riqualificazione operata non può mutare petitum e causa petendi in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
consente al giudice di applicare d'ufficio la norma giuridica corretta, ma non di alterare i fatti costitutivi o il bene della vita richiesto dalle parti
richiamato dai ricorrenti quale parametro violato, ma non è la base decisiva dell'accoglimento
richiamato in relazione al dedotto giudicato interno sulla qualificazione o sul diritto del convenuto a mantenere la detenzione del bene
l'atto di appello deve contenere una critica sufficientemente specifica; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto sussistente
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocate per denunciare violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali
richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito di memorie
evocato nel ricorso e nella motivazione come riferimento all'azione di rivendicazione, distinta dall'azione personale di rilascio
Massime di principio
- Il giudice, pur potendo riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, non può trasformare una domanda personale di rilascio in una diversa azione petitoria se ciò comporta il mutamento del petitum e della causa petendi o l'attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto.
- La qualificazione della domanda deve restare ancorata al contenuto sostanziale dell'atto introduttivo: se la pretesa si fonda su un rapporto obbligatorio e mira alla restituzione del bene in forza di un titolo, non può essere automaticamente convertita in azione di regolamento di confini o in rivendica.
- La semplice contestazione del convenuto circa la proprietà del bene non muta la natura della domanda proposta dall'attore né aggrava automaticamente il suo onere probatorio fino alla probatio diabolica propria della rivendicazione.
- L'azione personale di rilascio e l'azione di regolamento di confini sono domande con causa petendi e petitum diversi; la seconda, se introdotta per la prima volta in appello, integra domanda nuova.
- L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata quando l'atto di gravame, letto nel suo complesso, consente di comprendere con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza di primo grado; inoltre, il rigetto può risultare implicitamente dalla decisione di merito.
- Le censure sulle spese e sul giudicato interno restano assorbite quando la cassazione interviene su un punto preliminare che travolge la base logico-giuridica della decisione impugnata.
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