Cassazione Civile, Ordinanza n. 01051/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato l'11 dicembre 2017, con il quale era stata modificata in aumento la rendita catastale di un immobile sito in Pozzuoli. In primo grado il ricorso originario era stato respinto; in appello il contribuente aveva contestato, tra l'altro, la decorrenza degli effetti della rettifica della rendita. La CTR della Campania aveva rigettato l'appello e, in motivazione, aveva affermato che la rettifica in aumento della rendita produceva effetti dall'11 dicembre 2017, cioè dalla data di notifica dell'avviso. Il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione sulla decorrenza era stata introdotta per la prima volta in appello dal contribuente e quindi era inammissibile; (2) falsa applicazione dell'art. 74 l. 342/2000, poiché la CTR avrebbe attribuito alla norma un significato non coerente con l'orientamento consolidato della Corte, secondo cui la notifica dell'atto impedisce solo l'utilizzo della nuova rendita prima della notificazione, ma non esclude che, una volta notificata, essa possa valere anche per annualità anteriori ancora accertabili o liquidabili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, congiuntamente, i due motivi nella parte in cui censuravano l'affermazione della CTR sulla decorrenza degli effetti della variazione della rendita catastale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
La questione sulla decorrenza degli effetti della rettifica catastale era dedotta come violazione del divieto di nuove domande o eccezioni in appello; la Corte ha accolto il motivo nei termini in cui censurava l'adozione, in appello, di una statuizione su una domanda non proposta in primo grado.
a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
La norma va intesa nel senso che la nuova rendita non può essere utilizzata prima della notifica per determinare la base imponibile, ma, una volta notificata, è utilizzabile anche per annualità d'imposta pregresse ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
È richiamato come fonte del processo tributario, in particolare per il divieto di nuove domande o eccezioni in appello.
La disciplina sulla efficacia degli atti di attribuzione o modifica della rendita catastale è stata interpretata in senso non impeditivo dell'uso retroattivo della rendita notificata per annualità ancora aperte.
Massime di principio
- Nel processo tributario non possono essere introdotte per la prima volta in appello domande o questioni nuove che non risultino dedotte nel giudizio di primo grado, quando ciò comporti un ampliamento del thema decidendum.
- In materia catastale, la notificazione dell'atto attributivo o modificativo della rendita ne segna l'efficacia ai fini dell'utilizzo della nuova rendita, ma non impedisce che essa sia presa in considerazione, una volta notificata, anche per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
- La norma che condiziona l'efficacia della rendita alla notificazione va letta in funzione impeditiva dell'uso della nuova rendita prima della conoscenza legale dell'atto, non come limite assoluto alla sua rilevanza per i periodi d'imposta non definiti.
- Quando la controversia riguarda solo la corretta decorrenza degli effetti di una rettifica catastale e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
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