Cassazione Penale, Sentenza n. 29574/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore della imputata con tre motivi: 1) violazione di legge (art. 420 ter co. 5 c.p.p., 125 c.p.p., 111 Cost.) e vizio di motivazione per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza del 29/09/2020 per presunto legittimo impedimento del difensore per malattia; 2) vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) l'assenza del difensore non giustificava automaticamente la nomina di un difensore d'ufficio né il rinvio, soprattutto in assenza di documentazione del presunto malore e di specifica richiesta di rinvio; b) dagli atti risultava che l'istanza del 28/09/2020 era basata su un impedimento professionale (contemporaneo impegno innanzi al Tribunale di Roma) e non su una malattia documentata, e la Corte territoriale aveva motivatamente respinto la richiesta; c) la Corte territoriale e il Tribunale avevano correttamente accertato i requisiti del reato previsto dall'art. 707 c.p. (possesso illecito di arnesi atti allo scasso senza giustificazione) e avevano valutato i precedenti specifici dell'imputata; d) il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato con riferimento alla personalità negativa e ai numerosi precedenti; e) il ricorso non ha confutato puntualmente la motivazione della corte d'appello. Conseguentemente la dichiarazione di inammissibilità è stata accompagnata dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce il possesso illecito di arnesi atti allo scasso; la Corte ha ritenuto provato il possesso senza giustificazione, elemento costitutivo della contravvenzione.
art. 420 ter co. 5 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione del difensore all'udienza; la Corte ha confermato che l'assenza del difensore tempestivamente notificato non impone automaticamente la nomina di un difensore d'ufficio e il rinvio.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di legittimo impedimento del difensore; la Corte ha evidenziato la necessità di documentare e specificare l'impedimento per ottenere il rinvio.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle censure sulla regolarità del processo; la Corte ha ritenuto che i principi invocati non fossero violati alla luce della normativa processuale e della motivazione fornita dalla corte territoriale.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con condanna al versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza: Cass. sez. 6, sent. n. 8350 del 16/12/2010
Precedente richiamato per il principio secondo cui l'assenza del difensore di fiducia, tempestivamente notificato per l'udienza, non comporta automaticamente l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio né di rinviare l'udienza.
Massime di principio
- L'assenza del difensore all'udienza non determina automaticamente il rinvio: è necessario verificare se l'avviso fosse stato tempestivamente notificato e se sia stato documentato un legittimo impedimento.
- Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento è fondamentale documentare la causa (es. certificato medico) e spiegare perché non sia possibile il conferimento dell'incarico a un sostituto reperibile.
- In cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione della corte territoriale: deduzioni generiche o non documentate sono inammissibili per manifesta infondatezza.
- La condotta consistente nel possesso di arnesi atti allo scasso richiede prova del possesso e dell'assenza di giustificazioni; la sussistenza di precedenti specifici può giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) qualora non emergano ragioni di esonero.
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