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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33915/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale e quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza del condannato diretta a far dichiarare la violazione del divieto di bis in idem in relazione a due condanne ritenute riferite al medesimo fatto. La prima riguardava i maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., contestati con condotta protrattasi, in ragione della contestazione aperta, fino alla sentenza di primo grado del 19 maggio 2022; il Tribunale di Pescara aveva pronunciato condanna il 6 ottobre 2025, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2026. La seconda riguardava la minaccia aggravata di cui all’art. 612, secondo comma, c.p., commessa fino al 26 agosto 2024 e giudicata dal G.i.p. del Tribunale di Pescara l’11 marzo 2025, con sentenza irrevocabile dal 12 aprile 2025. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso l’identità dei fatti per la non coincidenza temporale dei rispettivi periodi di commissione. Il condannato ha dedotto in cassazione la nullità dell’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che riproponeva una critica già sottoposta al giudice dell’esecuzione e da questi esaminata senza errori di diritto. Ha inoltre ritenuto ampia e congruente la motivazione dell’ordinanza, priva di contraddizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. È stata altresì disposta, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    trattasi del reato di cui all’art.572 cod. pen., commesso con condotta protrattasi - stante la contestazione “aperta” - fino alla sentenza di primo grado del 19/05/2022

    La disposizione è indicata quale titolo del reato di maltrattamenti oggetto della prima condanna; la decisione riportata non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 612, secondo comma, c.p.

    e del reato di cui all’art. 612 secondo comma cod. pen., commesso fino al 26/08/2024, giudicato con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pescara in data 11/03/2025, divenuta irrevocabile il 12/04/2025

    La disposizione è indicata quale titolo del secondo reato posto a confronto ai fini dell’istanza sul divieto di bis in idem; la sentenza non ne espone una distinta interpretazione sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

    Ricorrendone le condizioni, la decisione dispone l’annotazione prevista dalla norma in materia di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel valutare un’istanza di violazione del divieto di bis in idem riferita a più condanne, la non coincidenza temporale dei fatti, desumibile dai rispettivi periodi di commissione, può fondare l’esclusione della loro identità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già sottoposte al giudice dell’esecuzione e da questi adeguatamente esaminate, quando non sia individuabile un errore di diritto e la motivazione impugnata sia ampia, congruente e priva di contraddizioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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