Cassazione Penale, Sentenza n. 15899/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del P.M. di svincolo e monetizzazione di titoli indicati in decreto di esecuzione della confisca. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio per "abnormità" del provvedimento e violazione dell'art. 667 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 86 disp. att. c.p.p., sostenendo che la norma non prevede sanzioni processuali in caso di errore procedurale e che, comunque, sarebbe compito della cancelleria procedere alla vendita dei beni; (3) errata interpretazione dell'art. 86 in relazione all'art. 660 c.p.p., deducendo che l'art. 86 delineerebbe modalità alternative per l'esecuzione della confisca per equivalente (o ordine di pagamento ex art. 660 o confisca su beni individuati) e che, per i fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, vanno in ogni caso applicate le modalità previste dall'art. 660 nella versione previgente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo ritenendo che il rimedio impugnatorio corretto contro il provvedimento in materia di confisca è l'opposizione e che l'argomento di abnormità non era fondato. Ha invece accolto il secondo motivo (assorbendo il terzo). La Corte ha interpretato l'art. 86 disp. att. c.p.p. come norma a contenuto processuale che non prevede sanzioni di nullità e come disciplinante procedure alternative per l'esecuzione della confisca per equivalente nel caso di beni non sequestrati o non specificamente individuati. Ha altresì chiarito che, per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, occorre fare riferimento alla disciplina previgente dell'art. 660 c.p.p.; tuttavia l'art. 86 comma 1-bis va letto nel senso che il pubblico ministero conserva la discrezionalità di scegliere tra l'esecuzione secondo le modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie (con le regole applicabili al tempo del fatto) e l'immediata esecuzione su beni individuati successivamente. In applicazione di tali principi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al tribunale di Forlì per nuovo esame.
Norme richiamate
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534 bis e 591 bis del Codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili ; 1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.
La norma ha natura processuale e non prevede sanzioni di nullità: disciplina procedure alternative quando la confisca è per equivalente e non ci sono beni sequestrati o specificati. "Successivamente" si riferisce al presupposto comune dell'assenza di sequestro o di individuazione preventiva dei beni e non impone una fase obbligatoria ed esclusiva di ordine di pagamento ex art. 660 c.p.p.; spetta al P.M. la scelta discrezionale tra l'esecuzione secondo le modalità delle pene pecuniarie e l'immediata esecuzione su beni successivamente individuati.
Rilevante come riferimento normativo per le modalità d'esecuzione "secondo le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie" richiamate dall'art. 86 comma 1-bis. Per fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 va applicata la versione previgente dell'art. 660; comunque l'esecuzione secondo l'art. 660 (ordine di pagamento) è un'opzione del P.M., non è obbligatoria rispetto all'immediata individuazione e apprensione di beni.
art. 676 comma 1 e art. 667 comma 4 c.p.p.
Confermano che l'opposizione prevista contro provvedimenti in materia di confisca è rimedio specifico e che l'ordinanza resa sull'opposizione è impugnabile per cassazione; da ciò deriva l'inammissibilità del motivo che deduce abnormità del provvedimento quando si sostiene che il provvedimento non fosse soggetto a cassazione.
art. 97 comma 2 D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150
Stabilisce che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dall'art. 660 c.p.p.; la Corte ne trae la conseguenza che, nella specie, va fatto riferimento alle modalità previgenti dell'art. 660.
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 ("Riforma Cartabia")
Ha introdotto, tra l'altro, il comma 1-bis dell'art. 86 disp. att. c.p.p. che disciplina l'esecuzione della confisca per equivalente in assenza di beni sequestrati o specificamente individuati, affermando la possibilità per il P.M. di eseguire il provvedimento su beni individuati successivamente.
Massime di principio
- L'opposizione in materia di confisca è il rimedio specifico e l'ordinanza resa sull'opposizione è impugnabile per cassazione; non è ammissibile sollevare la questione di "abnormità" quando il rimedio corretto era l'opposizione stessa.
- L'art. 86 disp. att. c.p.p. ha natura processuale e non produce automaticamente nullità se non sono seguite determinate modalità: disciplina procedure alternative per l'esecuzione della confisca per equivalente.
- Nel caso di confisca per equivalente senza preventiva individuazione o sequestro di beni, il pubblico ministero ha discrezionalità: può scegliere tra l'esecuzione secondo le modalità proprie delle pene pecuniarie (anche tramite ordine di pagamento ex art. 660, ove applicabile) o procedere direttamente su beni individuati successivamente.
- Per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 si applicano le modalità previgenti dell'art. 660 c.p.p.; la riforma non ha efficacia retroattiva da questo punto di vista.
- La locuzione "successivamente" nel comma 1-bis dell'art. 86 va intesa come riferita al presupposto comune (assenza di sequestro o di individuazione preventiva), non come imposizione di una fase preliminare obbligatoria (ordine di pagamento) prima di ogni altra azione esecutiva.
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