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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28628/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Una società edile ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto a una domanda di accertamento di responsabilità contrattuale e aveva rideterminato le spese di entrambi i gradi di merito, ponendone i due terzi a compensazione e il restante terzo a carico della società ricorrente in favore delle controparti. Il ricorso denunciava insufficiente e contraddittoria motivazione, invocando la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; in sostanza contestava la regolazione delle spese processuali operata dal giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al motivo riferito all'art. 360, n. 5, c.p.c., che il parametro richiamato non era applicabile ratione temporis alla fattispecie; quanto al profilo ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha osservato che il ricorso non si confrontava con il costante orientamento secondo cui il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla violazione di legge, ravvisabile solo se le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Non è stata pronunciata condanna alle spese di cassazione, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite; il ricorso lo invocava per contestare la decisione sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla compensazione delle spese; il ricorso lamentava un vizio nella compensazione disposta dalla corte d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione idonea a superare il limite del sindacato di legittimità sulle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con il consolidato limite del controllo di legittimità sulla condanna alle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro ritenuto non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di regolazione delle spese processuali, il sindacato di legittimità è molto ristretto e può investire solo errori di diritto; non consente una rivalutazione discrezionale della compensazione o della ripartizione delle spese.
  • La violazione di legge sulla condanna alle spese è configurabile, in via tipica, quando le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Un motivo di ricorso fondato su un parametro normativo o processuale non applicabile ratione temporis è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con il consolidato orientamento giurisprudenziale pertinente, altrimenti il motivo risulta inidoneo a scalfire la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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