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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33265/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Avellino del 23/06/2022, che in appello aveva riformato la pronuncia di proscioglimento del Giudice di pace emessa a carico di Antonio Nigro per i reati di lesioni personali e minaccia nei confronti del geometra Felice Guerriero. Fatti: il 27/06/2015 Nigro, insistentemente sollecitando l'inizio di lavori non ancora autorizzati, avrebbe detto a Guerriero "non ti permettere di andare tu al comune, sennò ti faccio vedere io" e lo avrebbe colpito con un pugno al petto e al labbro e morso al braccio; la vittima ebbe referto con prognosi di tre giorni. Motivi di ricorso: (1) inosservanza/formalità sulla validità dell'appello della parte civile per mancanza di procura speciale espressa per il gravame; (2) vizio di motivazione e mancata "motivazione rafforzata" del Tribunale rispetto alla decisione assolutoria di primo grado (assenza di confronto con le argomentazioni del Giudice di pace); (3) censura circa la qualificazione della minaccia (art. 612 c.p.) e la sua valenza intimidatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: applicabilità della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (e norme collegate) che limita le censure proponibili in Cassazione contro sentenze d'appello rese su reati di competenza del Giudice di pace, rendendo inammissibili i meri vizi di motivazione; sul merito formale del primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la procura speciale e gli atti di nomina producevano poteri sufficienti (era presente anche una procura del 23/12/2015 con attribuzione di "ogni tipo di impugnazione... conferendogli fin d'ora procura speciale in ogni stato e grado del procedimento"). Quanto ai motivi sostanziali (secondo e terzo) la Corte ha ritenuto corretta la rinnovazione dell'istruttoria da parte del Tribunale e adeguata la "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello riforma un'assoluzione di primo grado: il Tribunale ha valutato l'attendibilità della persona offesa, confrontandola con il referto medico e con elementi di riscontro non considerati dal Giudice di pace, e ha motivato la riconfigurazione dei fatti anche in relazione alla minaccia (valutandone l'attitudine a intimidire). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    La Corte ha richiamato la disciplina che rende inammissibili in cassazione le censure contro sentenze d'appello relative a reati di competenza del Giudice di pace se fondate su motivi estranei alle lett. a), b) e c) dell'art. 606; in pratica impedisce la prospettazione di meri vizi della motivazione in Cassazione.

  • comma 2-bis art. 606 cod. proc. pen.

    Specificazione applicativa della predetta inammissibilità per le sentenze di appello sui reati di competenza del Giudice di pace; la Corte l'ha applicata per escludere molte censure.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    Norma richiamata insieme all'art. 606 per regolare l'inammissibilità dei motivi di cassazione contro sentenze di appello su reati di competenza del Giudice di pace.

  • art. 100 cod. proc. pen. (comma 3)

    Il principio della presunzione di efficacia della procura 'per un solo grado del processo' può essere vinto dall'interpretazione del mandato; la Corte ha ritenuto che la procura e gli atti di nomina fossero idonei a legittimare l'appello della parte civile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (forma e contenuto del ricorso).

  • art. 192 comma terzo cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente: la Corte osserva che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle stesse restrizioni previste per altre fonti di prova e possono, se adeguatamente motivate e corroborate, fondare una condanna.

  • art. 612 cod. pen. (minaccia)

    La Corte conferma che ai fini del reato di minaccia è sufficiente l'attitudine a intimidire; il Tribunale ha ritenuto presente tale attitudine nella frase attribuita a Nigro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende (modificata dalla L. 23/6/2017 n.103): la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00.

  • Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 (Andreotti) e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Giurisprudenza di legittimità che impone al giudice d'appello, quando riformi totalmente una decisione di primo grado (soprattutto assoluzioni), di articolare una motivazione 'rafforzata' con confutazione specifica delle ragioni dell'assoluzione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adempiuto a tale dovere.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'arte)

    Orientamento secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, se costituite a fondamento della condanna, richiedono una verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse eseguito tale verifica, anche con il riscontro del referto medico.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze d'appello su reati di competenza del Giudice di pace sono fortemente limitati: i "meramente vizi di motivazione" sono in linea generale inammissibili ai sensi dell'art. 606 lett. e) e norme collegate.
  • La procura conferita al difensore va interpretata con riferimento al contenuto del mandato: una procura che attribuisca "ogni facoltà prevista dalla legge" o simili formulazioni può comprensivamente autorizzare anche l'impugnazione in appello, anche se non contiene espressa menzione del potere di appellarsi.
  • Quando il giudice d'appello riforma una decisione assolutoria di primo grado sussiste l'obbligo di una "motivazione rafforzata": il giudice d'appello deve esporre le linee portanti del diverso ragionamento probatorio e confutare i principali argomenti dell'assoluzione, o rinnovare l'istruttoria dibattimentale se la revisione si fonda su prova dichiarativa considerata decisiva.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e corroborate (es. da referti medici o altri riscontri), fondare una condanna; tuttavia richiedono una valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca più penetrante rispetto ad altri testi.
  • Ai fini del reato di minaccia è sufficiente l'attitudine a intimidire: non è necessario che la formula intimidatoria sia particolarmente articolata, purché dalla fattispecie emerga la capacità concreta di incutere timore.

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