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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30764/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito nella parte in cui aveva assolto gli imputati dal reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando che l'assoluzione fosse viziata da contraddittorietà o manifesta illogicità. La Corte rileva però che la censura era sostanzialmente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, non conteneva una critica specifica alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata e mirava, in realtà, a ottenere una diversa rilettura degli elementi probatori e una nuova ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 643 c.p.

    Individua il reato oggetto della domanda di censura della parte civile, rispetto al quale gli imputati erano stati assolti in merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private in caso di diffusione del provvedimento.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    Richiamata per ribadire che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito non è sufficiente.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti, poiché la rilettura del compendio probatorio appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
  • La deduzione formale di vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando, in sostanza, mira soltanto a ottenere una valutazione alternativa del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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