Cassazione Penale, Ordinanza n. 26572/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'impugnazione proposta come reclamo giurisdizionale e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente per la decisione. Non ha esaminato il merito del diniego di giustizia riparativa. La soluzione è stata fondata sul principio di conservazione dell'atto e sul sistema delle impugnazioni in materia di provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
Esito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Un detenuto ristretto in carcere aveva presentato personalmente istanza di avvio a un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p.; il Magistrato di sorveglianza l'aveva rigettata. L'interessato ha quindi proposto un atto di impugnazione, qualificato dal Tribunale di sorveglianza come astrattamente ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e trasmesso alla Corte. Il ricorrente contestava in sostanza il diniego di accesso al percorso riparativo; la questione processuale centrale riguardava però il mezzo di impugnazione esperibile contro il rigetto del magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione dovesse essere trattata come reclamo al Tribunale di sorveglianza, e non come ricorso diretto per cassazione.
Norme richiamate
richiamato per la trasmissione dell'atto dattiloscritto dall'ufficio matricola del carcere
norma che disciplina l'accesso al programma di giustizia riparativa e rispetto alla quale è stato richiesto l'avvio
richiamato quale principio di conservazione dell'impugnazione, che consente la riqualificazione dell'atto nel mezzo corretto
indicato come schema generale di reclamo al tribunale di sorveglianza avverso le decisioni del magistrato in materia di diritti del condannato detenuto
richiamato come ulteriore conferma del sistema di impugnazione mediante reclamo al tribunale di sorveglianza per le decisioni del magistrato di sorveglianza
Massime di principio
- Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che respinge l'istanza di accesso a un programma di giustizia riparativa non è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, ma con reclamo al tribunale di sorveglianza.
- In materia di diritti del condannato detenuto, il sistema ordinario delle impugnazioni delle decisioni del magistrato di sorveglianza privilegia il doppio grado di merito davanti al tribunale di sorveglianza.
- Quando l'atto di impugnazione è stato proposto con una forma erronea ma è comunque riconoscibile nel suo contenuto sostanziale, deve operare il principio di conservazione dell'atto, con riqualificazione nel mezzo corretto.
- La disciplina delle impugnazioni dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di giustizia riparativa va coordinata con le regole generali e con il modello del reclamo giurisdizionale previsto per le decisioni incidenti sulla posizione del detenuto.
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