Cassazione Penale, Ordinanza n. 31438/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ne aveva affermato la responsabilità penale. Il primo motivo, comune a entrambi, denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla base dell'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione di attendibilità della persona offesa e la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito. Il secondo motivo, anch'esso comune, eccepiva la prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa, già ritenute attendibili e riscontrate da ulteriori elementi testimoniali e documentali. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione, osservando che non è necessaria una confutazione espressa di ogni deduzione difensiva se la motivazione complessiva ne comporta il rigetto implicito. Quanto al secondo motivo, la prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata perché i ricorrenti non avevano considerato, nel calcolo del termine, la recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, c.p., incidente sul computo prescrizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così l'esito sfavorevole agli imputati già pronunciato in appello. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata, da un lato, sull'inammissibilità del motivo che sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio e, dall'altro, sulla manifesta infondatezza della censura di prescrizione, non essendo stata correttamente considerata la recidiva contestata.
Norme richiamate
La recidiva contestata ai sensi di questa disposizione rileva ai fini del computo del termine di prescrizione e impedisce di ritenere correttamente maturata la prescrizione se non viene considerata nel calcolo.
Richiamato implicitamente sul tema della valutazione della prova: la Corte ribadisce che la motivazione può fondarsi sull'apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa, se sorrette da riscontri esterni, e che il giudizio di attendibilità del merito non è sindacabile in cassazione come nuova valutazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o dell'attendibilità delle fonti di prova, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone le emergenze processuali decisive e consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito, senza necessità di confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva se essa risulta implicitamente disattesa dalla motivazione complessiva.
- La censura di prescrizione è manifestamente infondata se il calcolo del termine non tiene conto di una recidiva contestata e rilevante ai fini del computo del periodo prescrizionale.
- Quando la motivazione di merito valorizza la persona offesa e la corrobora con ulteriori riscontri testimoniali e documentali, la doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
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