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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14333/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GUP di Mantova che, con rito abbreviato, aveva dichiarato responsabilità dei tre imputati per furto aggravato, tentato furto in abitazione e altre contravvenzioni e li aveva condannati. Il ricorso articolava due censure: 1) per la sola posizione di Petrut Alin Paraschivu si denunciava violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., in quanto l'aumento per la continuazione era stato determinato in 10 mesi, ossia inferiore al limite minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave (pena base di 4 anni), tenuto conto che la recidiva era stata previamente applicata in due occasioni; 2) si contestava la mancata applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento/espulsione ai sensi dell'art. 235 cod. pen., nonostante le condanne superiori a due anni e la pericolosità sociale indicata nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato in relazione a Paraschivu: l'aumento per la continuazione in 10 mesi è inferiore al minimo previsto (un terzo della pena per il reato più grave) e quindi la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di Petrut Alin Paraschivu, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova in diversa composizione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'espulsione/allontanamento di cui all'art. 235 cod. pen. è misura di sicurezza facoltativa e la mancata applicazione non richiede motivazione specifica salvo che in presenza di elementi concreti e rilevanti di pronunciata pericolosità sociale, elementi che nel caso non emergono dalla motivazione impugnata. Per il resto il ricorso del Procuratore generale è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Il comma quarto impone che l'aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; la Corte ha ritenuto che, nel caso di recidiva reiterata previamente accertata, questo limite minimo vada rispettato e quindi l'aumento di 10 mesi era insufficiente rispetto al minimo dovuto.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'applicazione della recidiva; la Corte rileva che la recidiva era stata già applicata in precedenza in due occasioni e ciò incide sul calcolo dell'aumento per continuazione.

  • art. 235 cod. pen.

    La misura dell'espulsione/allontanamento è una misura di sicurezza personale facoltativa; la mancata applicazione non richiede una motivazione dettagliata a meno che nella sentenza non emergano elementi concreti di pronunciata pericolosità sociale che avrebbero imposto l'applicazione della misura.

  • art. 202 cod. pen.

    Richiamato a supporto dell'affermazione generale che le misure di sicurezza sono soggette alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in riferimento ai limiti dell'impugnazione per cassazione e alla necessità di attenersi ai limiti consentiti per i motivi proposti.

Massime di principio

  • Quando in presenza di recidiva reiterata accertata con sentenza definitiva anteriore al fatto, l'aumento per la continuazione non può essere determinato al di sotto del minimo pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; il giudice di merito deve rispettare tale limite nel calcolo del trattamento sanzionatorio.
  • La misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento (art. 235) è facoltativa: la mancata applicazione non richiede motivazione specifica salvo che dalla sentenza non emergano elementi concreti e rilevanti di pronunciata pericolosità sociale; in assenza di tali elementi la decisione negativa può ritenersi implicita.
  • Una censura parziale del Procuratore generale può portare a annullamento limitato della sentenza (ad es. solo sul trattamento sanzionatorio) e a rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione; le altre censure prive di fondamento saranno respinte.
  • Nei casi di calcolo delle pene cumulabili per continuazione è necessario verificare l'applicabilità di tutti i limiti e minimi di legge richiamati dalla giurisprudenza, tenendo conto di precedenti applicazioni della recidiva e delle condizioni soggettive dell'imputato.
  • La motivazione giudiziale deve contenere elementi concreti quando si sostiene la sussistenza di una pericolosità sociale pronunciata; affermazioni generiche non sono sufficienti a giustificare l'applicazione di misure di sicurezza obbligatorie o la loro omissione.

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