Cassazione Civile, Ordinanza n. 33728/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante, in parte, dal saldo debitore di un conto corrente e, in parte, da un finanziamento. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la documentazione prodotta dalla banca (contratti, estratti conto, estratto del libro fidi, fideiussioni) fosse priva di data certa anteriore al fallimento e quindi inopponibile alla procedura. Il tribunale aveva anche affermato che, comunque, la banca avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione idonea a giustificare ogni singola operazione. Con il ricorso per cassazione la banca ha articolato diciassette motivi, contestando soprattutto: la ripartizione dell’onere della prova sulla data certa e sull’anteriorità del credito; la qualificazione della mancanza di data certa come fatto costitutivo anziché impeditivo; la possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio tale profilo; il diniego di ordini di esibizione e dell’uso di presunzioni; il valore probatorio dell’estratto del libro fidi e delle fideiussioni; e, più in generale, la motivazione del decreto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al credito da scoperto di conto corrente perché il decreto del tribunale era sorretto da una doppia ratio decidendi autonoma e una di esse non era stata specificamente censurata. Quanto al resto, ha affermato che nel giudizio di verifica del passivo il curatore è terzo rispetto ai rapporti da cui deriva il credito e che, pertanto, la mancanza di data certa della documentazione è un fatto impeditivo dell’opponibilità del credito alla procedura, rilevabile anche d’ufficio come eccezione in senso lato; ne consegue che non grava sulla curatela l’onere di provare la posteriorità del credito, ma sul creditore quello di produrre documentazione opponibile e idonea a provarne la pretesa. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondate le censure sull’assorbimento delle questioni di rito, sull’ordine di esibizione, sul ricorso alle presunzioni, sull’efficacia probatoria delle scritture contabili rispetto al curatore e sull’interpretazione della fideiussione come idonea a conferire data certa al finanziamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
l’onere di provare il credito e la sua opponibilità alla procedura incombe sul creditore istante; la mancanza di data certa opera come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda, non come fatto costitutivo da provare dalla curatela
si applica al rapporto con il curatore, che è terzo rispetto al titolo del credito; la norma incide sull’efficacia probatoria/opponibilità dell’atto, non sulla sua validità
artt. 42, 52, 99, 101 l. fall.
richiamati in tema di verifica del passivo e opposizione allo stato passivo, senza escludere l’applicazione del regime della prova dell’opponibilità ai terzi
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure di motivazione e di contraddittorio, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedotte nullità motivazionali, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili
richiamato con riferimento al contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio
la mancata contestazione specifica non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio un’eccezione in senso lato ove i fatti risultino dagli atti
richiamato nelle censure di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non ritenuto violato
le scritture contabili non hanno efficacia probatoria nei confronti del curatore quando agisce nella funzione di gestione del patrimonio fallimentare e non come successore in un rapporto dell’imprenditore
richiamato insieme all’art. 2710 c.c. e ritenuto non applicabile al curatore nel procedimento di verifica del passivo
usato per interpretare la fideiussione secondo il tenore letterale e la comune volontà delle parti
utilizzato per escludere che una clausola generale della fideiussione potesse riferirsi a un fatto successivo al perfezionamento del negozio
richiamato in tema di prova presuntiva, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito
l’errore del giudice di merito nella qualificazione della mancanza di data certa è corretto dalla Corte, ma resta ininfluente sull’esito
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione al passivo fallimentare il curatore è terzo rispetto al rapporto da cui deriva il credito; perciò il creditore deve produrre documentazione opponibile alla procedura, e la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilievo decisivo ai fini dell’efficacia del titolo nei confronti del fallimento.
- La mancanza di data certa della documentazione prodotta dal creditore integra un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda di insinuazione, rilevabile anche d’ufficio come eccezione in senso lato, senza che occorra una specifica allegazione della curatela sulla posteriorità del credito.
- L’errore del giudice di merito nel qualificare un elemento come fatto costitutivo anziché impeditivo non determina cassazione se la decisione resta comunque sorretta da una ratio autonoma corretta e non specificamente censurata.
- Le scritture contabili dell’imprenditore non sono opponibili al curatore quando questi agisce nella funzione di gestione del patrimonio fallimentare e non come successore nel rapporto sostanziale del fallito.
- La scelta di ammettere o meno la prova per presunzioni e la ricostruzione del significato di una fideiussione appartengono al giudizio di merito e sono sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione illogica, non per una diversa lettura del materiale probatorio.
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