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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25158/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado per appropriazione indebita, ritenendo che l'imputato non potesse trattenere le somme riscosse compensandole con crediti da lui vantati verso la società. Il difensore ha proposto ricorso deducendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 646 c.p. e 192, 533, 546 e 605 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la legittimità della compensazione nonostante un decreto ingiuntivo e una lettera della società che avrebbero documentato l'esistenza del credito e la disponibilità alla compensazione; 2) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e illogicità della motivazione, perché il danno di 10.000 euro sarebbe stato inferiore alla soglia ritenuta rilevante dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente e, comunque, non incidente sul dissesto della società fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva già motivato in modo non censurabile, rilevando che il credito era contestato, che il decreto ingiuntivo era rimasto inefficace e non poteva attribuire retroattivamente certezza al credito, e che il contratto tra le parti non autorizzava una compensazione unilaterale. Quanto all'aggravante, ha ritenuto incensurabile la valutazione di merito sulla rilevanza del danno. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    norma incriminatrice evocata dal ricorrente per contestare la qualificazione della condotta come appropriazione indebita; la Corte non ne mette in discussione l'applicazione sostanziale, ma rigetta le censure di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente; non è specificamente sviluppato dalla Corte, che evidenzia comunque il limite del controllo di cassazione sulla motivazione di merito.

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate per difetto di motivazione; la Corte rileva che la sentenza di appello conteneva una motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 605 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente; nel testo non emerge una specifica applicazione autonoma.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    aggravante contestata dal ricorrente; la Corte conferma la valutazione di merito sulla sussistenza di un danno economicamente apprezzabile.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova lettura degli elementi di fatto e delle prove già valutati dal giudice di merito; sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Quando la sentenza impugnata affronta espressamente la questione della esistenza e dell'esigibilità del credito vantato dall'imputato, la censura è inammissibile se richiede alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione documentale e nella ricostruzione del rapporto contrattuale.
  • Un decreto ingiuntivo non notificato e rimasto inefficace non è, di per sé, idoneo a conferire certezza retroattiva a un credito contestato ai fini della giustificazione della ritenzione o compensazione unilaterale delle somme.
  • La compensazione unilaterale di somme riscosse con crediti personali dell'agente non è legittima se il contratto tra le parti non la autorizza e se il credito è oggetto di contestazione.
  • La valutazione della gravità del danno ai fini di un'aggravante comune appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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