Cassazione Penale, Sentenza n. 24923/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro probatorio eseguito il 13/12/2021: 1) vizio di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, in particolare illegittimità della motivazione "per relationem" e mancata allegazione dell'informativa della Guardia di Finanza; 2) assenza di fumus del reato di caporalato, con richiesta che il tribunale del riesame valutasse anche le prove fornite dalla difesa (estratti conto bancari dei lavoratori che dimostrerebbero retribuzioni compatibili con lavoro non sfruttato); 3) illegittimità del sequestro in quanto esplorativo, riferito anche a ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti (richiamo al D.lvo 74/2000) non oggetto di notizia di reato specifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il rilievo generico e ha verificato che il decreto di perquisizione non si limitava a un mero rinvio "per relationem", ma conteneva autonome indicazioni sugli elementi investigativi relativi ai rapporti tra le società e alla gestione dei dipendenti, pertanto la motivazione è stata ritenuta adeguata. Sul secondo motivo la Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice del riesame deve accertare la sussistenza della astratta configurabilità del reato (fumus) e la idoneità degli elementi a giustificare la ricerca di prove; non è richiesta la prova compiuta del reato in questa fase, perciò la documentazione difensiva non annulla automaticamente il fumus rilevato dagli accertamenti iniziali. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica: il riferimento a ipotesi afferenti al D.lvo 74/2000 era mera ricostruzione degli elementi investigativi e non giustificava la qualificazione del sequestro come illegittimamente esplorativo; il sequestro è stato considerato proporzionato e limitato ai documenti e dispositivi pertinenti. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Individua il reato di 'caporalato' (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che costituisce il titolo di reato per cui è stata disposta la perquisizione e il sequestro; la decisione valuta la sussistenza del fumus rispetto a tale fattispecie.
Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti che incidono su diritti e libertà; la Corte chiarisce che la motivazione 'per relationem' è ammessa se rispettate le condizioni giurisprudenziali (completezza, conoscibilità e meditatio da parte del giudice).
Norma richiamata in relazione ai requisiti della motivazione dei decreti di perquisizione e sequestro; la Corte ha valutato la conformità del decreto ai requisiti di adeguata motivazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'articolazione del ricorso per cassazione in materia cautelare; il ricorso in Cassazione contro ordinanze su sequestro è ammesso per violazione di legge e vizi gravi della motivazione.
D.lvo n. 74/2000
Citato dalla difesa come possibile alternativa fattispecie di reato (fatture per operazioni inesistenti); la Corte osserva che il richiamo nel decreto era descrittivo degli elementi investigativi e non ha trasformato il sequestro in uno strumento esplorativo illegittimo.
Norma applicata per la condanna pecuniaria alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso; in concreto è stata disposta la somma di euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. U sent. n. 25932/2008; Sez.2 n.55199/2018 (Salcini); Sez.3 n.3465/2019 (Pirlo) e altre
Confermano che: a) la motivazione 'per relationem' è legittima se soddisfa condizioni di conoscibilità e adeguatezza; b) in sede di riesame il giudice verifica il fumus e la idoneità degli elementi a giustificare la ricerca della prova, non la fondatezza del merito; c) il principio di proporzionalità impone limiti alla compressione di diritti costituzionali mediante sequestri.
Massime di principio
- Il giudice del riesame verifica la sussistenza del "fumus" del reato in senso astratto e l'idoneità degli elementi a giustificare la ricerca di prove; non è richiesto che la colpevolezza sia dimostrata in questa fase.
- La motivazione "per relationem" è ammessa, ma solo se il provvedimento di riferimento è legittimo, la motivazione originaria è congrua, il giudice del provvedimento impugnato mostra di averne preso conoscenza e l'atto è conoscibile o ostensibile dall'interessato nei termini utili per la difesa.
- Documenti della difesa (es. estratti conto) possono contestare le risultanze investigative, ma non sempre sono sufficienti a escludere il fumus nella fase cautelare; bisogna valutare la complessiva idoneità degli elementi raccolti.
- Il sequestro probatorio non deve trasformarsi in un mezzo esplorativo indiscriminato: deve essere proporzionato nelle finalità e nell'oggetto (documenti e dispositivi pertinenti) e limitato a quanto necessario per acquisire prove altrimenti non ottenibili.
- L'impugnazione in Cassazione contro provvedimenti cautelari è soggetta a limiti rigorosi: è ammessa principalmente per violazioni di legge o vizi gravi e manifesti della motivazione; i ricorsi generici o che si limitano a riproporre questioni di merito sono inammissibili.
- Il ricorrente che propone ricorso inammissibile o manifestamente infondato rischia, oltre alle spese, una sanzione pecuniaria a norma dell'art. 616 c.p.p., destinata alla Cassa delle Ammende.
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