Cassazione Penale, Ordinanza n. 37307/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso investe una sentenza della Corte d'appello resa all'esito di un annullamento con rinvio, nel contesto di un giudizio relativo a una rapina. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la fattispecie attenuata di lieve entità prevista dal comma 2 dell'art. 628 c.p., alla luce delle indicazioni provenienti dalla sentenza rescindente e della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 84 del 2024. La doglianza è però ritenuta manifestamente infondata perché la Corte di merito, con valutazione di fatto logicamente e giuridicamente corretta, ha escluso che le concrete modalità dell'azione, la natura del fatto, i mezzi impiegati e le circostanze complessive consentissero di ricondurre la condotta all'ipotesi attenuata. Il ricorso viene quindi giudicato inammissibile, con applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché fondato su censure manifestamente infondate. Ritiene non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello dopo il rinvio, poiché conforme ai principi fissati dalla sentenza rescindente e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 84 del 2024 in tema di lieve entità della rapina. Ne conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie attenuata di rapina di lieve entità richiede una valutazione concreta delle modalità del fatto, dei mezzi, della specie e delle circostanze dell'azione; la Corte afferma che tale apprezzamento è riservato al giudice di merito, se congruamente motivato.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, comprese spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 84 del 2024
La pronuncia costituzionale viene richiamata come fonte additiva che ha inciso sul contesto applicativo dell'ipotesi lieve della rapina, demandando al giudice di merito l'accertamento concreto della lieve entità.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione ha già annullato con rinvio indicando i criteri di valutazione, il giudice di merito conserva uno spazio apprezzativo nel loro concreto impiego, purché motivi in modo coerente e non manifestamente illogico.
- La qualificazione di un fatto come rapina di lieve entità ex art. 628, comma 2, c.p. dipende da una valutazione complessiva di natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; tale valutazione è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se immune da vizi evidenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito manifestamente infondate contro una motivazione della sentenza di appello che sia conforme ai principi di diritto e logicamente adeguata.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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