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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41596/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inefficace e revocato l'affidamento in prova concesso per l'espiazione della pena in Germania. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178 lett. c), 179, 97 e 666 c.p.p., sostenendo che la nomina del difensore di fiducia, avvenuta all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, non avrebbe efficacia nel procedimento per la revoca/inefficacia della misura e che, pertanto, la notifica dell'avviso di udienza avrebbe dovuto essere effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 666 c.p.p., sotto pena di nullità assoluta del procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che l'affidamento in prova non ha mai prodotto effetti perché il condannato non ha sottoscritto il verbale con le prescrizioni ex art. 47 Ord. pen. (comma 5), per cui la misura non è mai iniziata. Essendo emersa l'impossibilità oggettiva di esecuzione (il condannato, trasferitosi in Italia, è risultato irreperibile), il Tribunale ha legittimamente dichiarato la sopravvenuta inefficacia del provvedimento nell'ambito dello stesso procedimento originario, notificando gli atti al difensore di fiducia nominato con l'istanza del 9 maggio 2019. Il rilievo difensivo relativo alla nullità delle notifiche e all'applicazione dell'art. 666 c.p.p. è stato ritenuto infondato: il procedimento non costituiva autonoma revoca ex art. 47 Ord. pen. (che si applica quando il comportamento del soggetto renda incompatibile la prosecuzione della prova), e la notifica al difensore già costituito è stata considerata valida. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    "… qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova."

    L'ordinanza di affidamento produce effetti solo dopo la sottoscrizione del verbale con le prescrizioni; senza la firma del beneficiario la misura non inizia e non è possibile valutare la condotta. La revoca può essere disposta se il comportamento rende incompatibile la prosecuzione della prova; in assenza di avvio della prova il provvedimento può essere dichiarato inefficace nell'ambito dello stesso procedimento.

  • art. 97 DPR n. 230/2000

    Combinato con l'art. 47 Ord. pen., contribuisce a stabilire i presupposti per l'efficacia dell'ordinanza di affidamento (in particolare la necessità della sottoscrizione del verbale perché la misura produca effetti).

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola la nomina e la partecipazione del difensore d'ufficio in determinate fasi del procedimento. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che, trattandosi di prosecuzione del procedimento originario in cui era già costituito un difensore di fiducia, non fosse necessaria la nomina automatica del difensore d'ufficio né la notifica al medesimo ai fini di validità dell'atto.

  • artt. 178 lett. c), 179, 97 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare la regolarità e la motivazione delle notifiche; il Tribunale ha ritenuto le censure infondate, confermando la validità delle notifiche al difensore di fiducia nell'ambito del medesimo procedimento originario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di condannare il ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; il Tribunale ha disposto tale condanna.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale produce effetti solo dopo che il beneficiario ha sottoscritto il verbale con le prescrizioni; in assenza della sottoscrizione la misura non inizia e può essere dichiarata inefficace.
  • La dichiarazione di inefficacia del provvedimento può essere pronunciata nell'ambito del medesimo procedimento originario quando manca l'effetto iniziale della misura o sussista un'impossibilità oggettiva di esecuzione; non sempre è necessario avviare un autonomo procedimento di revoca.
  • La nomina di un difensore di fiducia effettuata al momento della richiesta di concessione della misura può essere considerata sufficiente per la prosecuzione del contraddittorio relativo alla stessa misura; l'obbligo di nominare/avvisare il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 666 c.p.p. sorge quando vi è un procedimento autonomo o manca qualsiasi difesa già costituita.
  • Se la difesa contesta la validità delle notifiche, è essenziale verificare a chi sono state regolarmente notificate (difensore di fiducia già nominato, difensore d'ufficio) e se il procedimento è autonoma revoca o prosecuzione del procedimento originario.
  • In presenza di trasferimento e irreperibilità del beneficiario all'estero o dopo rientro nello Stato, va valutata l'effettiva eseguibilità della misura alternativa: l'impossibilità materiale di esecuzione giustifica la dichiarazione di inefficacia del provvedimento.

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