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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38761/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si censura la carenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio circa l'assenza dell'imputato dalla propria abitazione nelle ore notturne (contestazione per violazione della sorveglianza speciale per mancato rincasare entro le 21:00), evidenziando l'assenza di un appostamento finalizzato degli operanti e il mancato accertamento del rientro; si deduce anche lesione del diritto di difesa per il mancato esame di un elemento potenzialmente risolutivo e si contesta la logica della motivazione che avrebbe ritenuto vera la tesi accusatoria per mancata prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle censure, ritenendo corretta, logica ed esaustiva la motivazione della Corte territoriale. È stato confermato che il procedimento era di natura indiziaria e che gli indizi (ripetuti controlli notturni dei Carabinieri con suoni al campanello e bussate senza risposta in due diverse occasioni) erano sufficienti quanto a gravità, concordanza e precisione. Il ricorrente non ha prodotto prova documentale a sostegno dell'asserita uscita per motivi di salute. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.) e del parziale vizio di mente (art. 89 c.p.), nonché la determinazione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 89 cod. pen.

    Riconosciuto il vizio parziale di mente come attenuante; la norma è stata applicata per ridurre la responsabilità e contribuire alla determinazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Concessa la circostanza attenuante generica in equivalenza alla recidiva contestata; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione mitigante rispetto alla recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Citata in relazione all'invio tempestivo della requisitoria scritta del Procuratore generale; rilevanza procedurale sulla regolarità dell'intervento del PG in Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000

    Richiamata in tema di determinazione della causa di inammissibilità e profili di colpa nella determinazione della condanna alle spese; utilizzata per giustificare l'imposizione delle spese e della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In procedimenti basati su elementi indiziari la valutazione di gravità, concordanza e precisione degli indizi è decisiva: l'assenza di un appostamento non esclude la validità degli indizi raccolti (es. ripetute bussate e mancate risposte), se gli altri elementi sono ritenuti coerenti e precisi.
  • Il ricorrente che invoca una giustificazione alternativa (es. uscita per motivi di salute) deve allegare e, se possibile, documentare fatti che possano essere verificati (referti, certificati, testimonianze); l'assenza di tale prova indebolisce la tesi difensiva.
  • Le doglianze generiche o meramente reiterative delle conclusioni già esaminate dal giudice di merito sono difficilmente ammesse in Cassazione: è necessario prospettare specifiche violazioni di legge o profili motivazionali chiaramente individuabili.
  • La concessione di attenuanti (ex art. 62-bis) e del vizio parziale di mente (art. 89) può essere bilanciata con la recidiva e con elementi di personalità dell'imputato nella determinazione della pena; la valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile se motivata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente l'imposizione delle spese processuali e, se ricorrenti le condizioni, il versamento di somme a favore della cassa delle ammende; pertanto il ricorrente deve valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.

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