Cassazione Penale, Ordinanza n. 11078/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità per lesioni personali stradali e mantenuto la condanna, incidendo però sul trattamento sanzionatorio tramite revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso per tre volte. Con due motivi ha dedotto, in modo promiscuo, violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto all'affermazione di penale responsabilità, sia quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 590-bis, comma 7, c.p. La Suprema Corte ha ritenuto le censure generiche, non specifiche e in larga parte meramente fattuali e reiterative di doglianze già disattese dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano vaghe, non specifiche e sostanzialmente confutative in fatto delle valutazioni di merito, oltre a riproporre questioni già esaminate e respinte con motivazione ritenuta corretta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'attenuante speciale invocata dalla ricorrente è stata oggetto di censura, ma la Corte non ha ravvisato specifiche ragioni di censura idonee a scardinare il diniego formulato nei gradi di merito.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato in precedenza concesso per tre volte ed è stato quindi revocato dalla Corte d'appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nel caso esclusa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure generiche, vaghe o prive di specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del materiale fattuale e in un mero dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni di merito non integrano un valido motivo di ricorso se non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza.
- La reiterazione in cassazione di questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza confutazione specifica dei passaggi decisivi della decisione, conduce all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali è dovuta e può essere irrogata anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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