Cassazione Penale, Sentenza n. 35026/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciava un "errore percettivo" della Corte di cassazione: si sarebbe omessa la rilevazione della prescrizione del reato (art. 10-ter d.lgs. 10/03/2000, n. 74) maturata nelle more del giudizio di legittimità, in particolare dopo la proposizione del ricorso per cassazione. La difesa ha richiamato i rinvii istruttori di primo grado (udienze del 4/11/2021, 10/03/2022, 12/09/2022), sostenendo che solo il rinvio del 4/11/2021 (per assenza del consulente di parte) risultava non imputabile a legittimo impedimento dell'imputato/difensore e quindi non sospendeva il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159, n. 3 c.p.; conseguentemente la prescrizione sarebbe maturata il 27/06/2024 (secondo la difesa) e il processo di cassazione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato prima del rigetto del ricorso (sentenza del 29/10/2024). Il ricorrente ha sostenuto che la Suprema Corte non avrebbe considerato i verbali d'udienza agli atti che attesterebbero i rinvii e la decorrenza del termine.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore percettivo meramente dovuto a svista nella lettura degli atti della Cassazione ma che la mancata declaratoria di prescrizione fosse frutto di un percorso valutativo operato dalla Suprema Corte (anche sulla base della "scheda di spoglio" del 2/10/2024 che indicava il termine finale di prescrizione al 31/10/2024, considerando 126 giorni di sospensione dovuti al rinvio del 4/11/2021). La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di deduzioni sul punto nel ricorso per cassazione e nella memoria difensiva, con conseguente conclusione che la questione era stata esaminata e risolta con valutazione di merito non sanabile con il rimedio ex art. 625-bis. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p. e interpretazione Corte Cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma del reato contestato; il giudice ha confermato la responsabilità in primo e secondo grado e il dibattito sulla prescrizione riguardava l'estinzione del reato in ordine a quella fattispecie
rimedio straordinario consentito per "errore di fatto" in Cassazione: applicabile solo per errori percettivi dovuti a svista o equivoco nella lettura degli atti e non per valutazioni giuridiche o valutazioni di merito; quindi non ammesso quando la mancata declaratoria di prescrizione derivi da un autonomo percorso decisorio
art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
prevede sospensione del decorso della prescrizione per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore; nel caso in esame la Corte ha valutato che alcuni rinvii in primo grado hanno determinato una sospensione utilizzata nel calcolo del termine finale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale citata come limite alla motivazione del ricorso straordinario, usata per enunciare il motivo nei limiti strettamente necessari
norma usata per la liquidazione di somme a carico del ricorrente (ammenda) in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato una somma equa di 3.000 euro, richiamando anche Corte Cost. n. 186/2000
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per un "errore percettivo" consistente in svista o equivoco nella lettura degli atti; non copre errori che derivano da valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito.
- Per far valere la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità è necessario dimostrare in modo chiaro che la mancata declaratoria di estinzione è dovuta a una semplice omissione di lettura degli atti da parte della Corte, non a una scelta valutativa: ciò richiede prove evidenti negli atti di cassazione (es. calcoli del termine concreti e incontrovertibili).
- La Corte di cassazione può effettuare un 'calcolo' del termine di prescrizione (anche tramite scheda di spoglio) e decidere che, nonostante rinvii, la prescrizione non è ancora decorso; tale valutazione è decisione di merito non ricorribile con art. 625-bis.
- Chi intende far valere la prescrizione deve sollevare la questione tempestivamente e con chiarezza nel ricorso per cassazione o nelle memorie, fornendo gli elementi cronologici e motivazionali; l'assenza di deduzioni sul punto indebolisce la possibilità di successo con il rimedio straordinario.
- I rinvii d'udienza possono determinare sospensioni del decorso prescrizionale solo se ricadono nelle fattispecie previste dalla legge (es. legittimo impedimento dell'imputato/difensore). È fondamentale documentare la natura del rinvio e chi lo ha richiesto per computare correttamente eventuali sospensioni.
- L'inammissibilità del ricorso ex art. 625-bis può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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