Cassazione Penale, Ordinanza n. 33028/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un solo motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo intrinsecamente generico e aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del reato per il quale era intervenuta la condanna in appello; la sentenza di legittimità non ne discute il merito, ma prende atto della condanna per evasione.
Richiamato implicitamente attraverso il motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non entra nel merito perché censura ritenuta generica e non specifica.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contestare in modo generico il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o il trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione sul diniego delle attenuanti generiche deve contenere argomentazioni puntuali e correlate alla motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è aspecifico e non scrutinabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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