Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33028/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un solo motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo intrinsecamente generico e aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato per il quale era intervenuta la condanna in appello; la sentenza di legittimità non ne discute il merito, ma prende atto della condanna per evasione.

  • artt. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non entra nel merito perché censura ritenuta generica e non specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contestare in modo generico il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o il trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione sul diniego delle attenuanti generiche deve contenere argomentazioni puntuali e correlate alla motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è aspecifico e non scrutinabile nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.