Cassazione Civile, Ordinanza n. 11779/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a due contribuenti, fondati sull’incongruità dei movimenti in entrata su un conto corrente rispetto al reddito minimale dichiarato nella dichiarazione dei redditi. La Commissione tributaria provinciale aveva confermato la legittimità dell’accertamento, pur riducendo il reddito accertato. In appello, l’amministrazione finanziaria aveva proposto gravame principale e i contribuenti appello incidentale, chiedendo l’annullamento degli avvisi. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia e accolto quello incidentale. In cassazione l’Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria della sentenza d’appello, perché la CTR dapprima dava atto della correttezza del ragionamento dei primi giudici e poi, nello stesso tempo, accoglieva l’appello incidentale affermando l’erroneità del ricorso alla presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973; con il secondo motivo, non specificato nel testo, la cui trattazione è stata assorbita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, reputando la motivazione della CTR solo apparente perché graficamente esistente ma non idonea a rendere comprensibile il percorso logico decisorio, anche per la presenza di un contrasto interno tra l’affermazione di correttezza della decisione di primo grado e l’accoglimento dell’appello incidentale fondato sull’inapplicabilità della presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice, anche per contraddizione interna del discorso motivazionale.
La sentenza impugnata è censurata per avere escluso l’operatività della presunzione relativa ai movimenti bancari in modo incoerente rispetto alla ricostruzione del reddito accertato; la Corte di cassazione non decide nel merito della portata della norma, ma rileva l’incomprensibilità della motivazione sul punto.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza contiene enunciazioni solo formalmente esistenti ma tali da non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
- Una motivazione è affetta da nullità anche quando presenti affermazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie, così da impedire di comprendere quale sia la reale ratio decidendi.
- Nel contenzioso tributario fondato su movimenti bancari, il giudice deve spiegare in modo coerente come operi la presunzione legale e quale sia il rapporto tra la presunzione stessa e la qualificazione dei redditi accertati; un’affermazione apodittica o incomprensibile rende la decisione cassabile.
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