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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07858/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per detenzione illecita di cocaina, con pena confermata in punto di trattamento sanzionatorio. I fatti, commessi in Capoterra il 4 giugno 2024, riguardano la detenzione di 67 grammi di cocaina, con un quantitativo di principio attivo pari a 22,947 grammi, confezionata in modo ritenuto indicativo della destinazione alla cessione a terzi. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La censura contestava, in sostanza, la valutazione della gravità del fatto e chiedeva una diversa lettura degli indici rilevanti ai fini della lieve entità, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta al regime più favorevole. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio e non individuavano specifici travisamenti, mentre la sentenza impugnata aveva escluso in modo logico la lieve entità valorizzando peso, purezza, natura di droga pesante, luogo pubblico e presenza di strumenti per taglio e confezionamento, elementi dai quali desumere una apprezzabile capacità di approvvigionamento e di immissione della sostanza nel mercato illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato perché non prospettava vizi di legittimità, ma mirava a una diversa valutazione di merito delle risultanze probatorie e degli indici dell'offensività, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, importo aumentato oltre il massimo edittale in ragione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice applicata per la detenzione illecita di cocaina destinata alla cessione a terzi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità va valutata in modo complessivo, considerando tutti gli indici normativi e la concreta offensività del fatto; non è sufficiente una lettura parcellizzata o meramente quantitativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti, non limitata al solo dato ponderale della sostanza.
  • La lieve entità può essere esclusa quando il peso della droga, il grado di purezza, la qualità della sostanza, le modalità di confezionamento, il luogo di commissione e la disponibilità di strumenti per il taglio o il confezionamento denotino concrete capacità di approvvigionamento e di inserimento nel mercato illecito.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Il giudice, nel riconoscere o escludere la lieve entità, deve dar conto di tutti gli elementi normativamente rilevanti e spiegare perché alcuni di essi prevalgano su altri, anche in presenza di indicatori potenzialmente contrastanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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