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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15596/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione alla valutazione della credibilità della persona offesa. La ricorrente censura la valutazione del GUP che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del Bani (definite dettagliate e circostanziate), lamentando che lo stesso era già stato ritenuto non credibile in procedimenti precedenti (archiviazioni del 2018 e di successiva denuncia del 2021), che la costituzione di parte civile avrebbe aggravato la necessità di riscontri probatori, e che il GUP non avrebbe valutato adeguatamente un esposto presentato dalla Zazza nel 2018 e l'assenza di indagini di riscontro sulle molestie denunciate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il GUP avesse adeguatamente motivato la valutazione di credibilità della persona offesa, indicando che le dichiarazioni erano "ampie, circostanziate e collocate con precisione nel tempo e nello spazio" e che la ricorrente non aveva smentito l'esistenza del conflitto di lunga data. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la deposizione della persona offesa può, da sola, fondare la responsabilità penale purché l'attendibilità sia verificata con motivazione penetrante, e ha ritenuto logica la considerazione che il conflitto di vicinato renda plausibile l'uso abituale di espressioni moleste. Ha inoltre escluso rilievo decisivo alle archiviazioni citate dalla ricorrente, atteso che erano fondate sulla non configurabilità del reato di stalking per mancanza di abitualità, non su inaffidabilità assoluta del denunciante. Il ricorso è pertanto respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Reato contestato alla Zazza (molestie e disturbo). La condotta contestata è stata ritenuta provata dal giudice di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: il GUP ha assolto l'imputata ai sensi di questa disposizione nonostante abbia ritenuto provata la condotta, perché episodica e di danno esiguo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso in cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto la doglianza infondata per essere, in gran parte, censura della valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che le regole sui riscontri esterni non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; tuttavia la valutazione della loro attendibilità richiede motivazione più rigorosa se la persona offesa è costituita parte civile.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Menzione della declaratoria di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 173/2022) che ha posto rilievo sull'affermazione del diritto della parte civile alla liquidazione del danno anche in presenza di assoluzione per tenuità.

  • art. 612-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di stalking oggetto di una precedente denuncia poi archiviata; la Corte ha spiegato che l'archiviazione era fondata sulla mancanza di abitualità (quindi insufficiente per il reato di cui all'art. 612-bis) e non sulla completa inaffidabilità del denunciante.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, in linea di principio, fondare da sole la responsabilità penale purché il giudice verifichi e motivi con rigore la loro credibilità e l'attendibilità intrinseca del racconto, specialmente se la persona si è costituita parte civile.
  • In cassazione sono inammissibili censure che sollevino solo questioni di merito sulla persuasività o adeguatezza della motivazione; sono invece valutabili solo vizi di motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Archiviazioni di denunce precedenti non incidono automaticamente sulla credibilità di una parte offesa rispetto a fatti successivi: il loro rilievo dipende dalle ragioni dell'archiviazione e dalla loro attinenza ai fatti oggi contestati.
  • L'esistenza di un conflitto protratto tra le parti può essere elemento che rafforza la plausibilità di condotte moleste reiterate (quindi non necessariamente indebolisce la credibilità della vittima), ma impone comunque al giudice un esame motivato delle circostanze.
  • Quando la persona offesa è anche parte civile il giudice dovrebbe esercitare un controllo più penetrante sull'attendibilità delle sue dichiarazioni e, se possibile, cercare riscontri esterni; tuttavia l'assenza di riscontri non basta di per sé a escludere la prova se la motivazione è convincente.

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