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Sentenza

Sentenza n. 3568/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 1117/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 16.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 332/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.02.2026 (doc. 2)

Giustizia amministrativa202601081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo, nonostante la notificazione della sentenza all'amministrazione il 16 settembre 2025, il passaggio in giudicato attestato il 16 febbraio 2026 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento delle somme dovute e degli accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È stata inoltre formulata domanda di astreinte.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione e che erano decorsi sia i termini processuali per la proposizione dell'azione sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il Ministero dovrà erogare il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo: l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia e la natura fungibile dell'obbligazione consente l'adempimento monetario. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, conferma la procedibilità dell'azione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice ordinario per tre annualità.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto al titolo esecutivo ritualmente notificato e sono decorsi i termini applicabili, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio non può più essere rispettato a causa dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'adempimento.
  • Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento al pagamento dovuto, dovendo il commissario ad acta adottare tutte le iniziative contabili necessarie.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, con individuazione degli adempimenti necessari all'esecuzione e facoltà di delega interna, mentre l'astreinte non è automatica e può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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