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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6380/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cessazione per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., deducendo la mancata motivazione della Corte di appello circa il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). In primo grado il beneficio era stato negato per l'entità della pena; in appello la difesa aveva chiesto la rideterminazione della pena entro i due anni e il riconoscimento della sospensione condizionale; la Corte d'appello ha rideterminato la pena a due anni ma non si è pronunciata sulla richiesta di sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per omissione motivazionale della Corte d'appello sulla sospensione condizionale richiesta. Ha quindi rilevato l'intervenuta prescrizione del reato residuo (art. 216 I.f.) con maturazione del termine il 31/05/2023 (termine massimo di prescrizione 12 anni e 6 mesi anche considerando i giorni di sospensione procedimentale). Di conseguenza è stata dichiarata l'estinzione del reato. Le statuizioni civili rimangono ferme in quanto il ricorso ha riguardato esclusivamente profili penali e non sono stati proposti motivi sulla responsabilità penale/civile; la Cassazione ha quindi escluso ogni valutazione sulle statuizioni civili ai sensi degli artt. 574 e 578 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Obbligo del giudice di motivare la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena quando la stessa sia richiesta; omissione motivazionale può giustificare annullamento

  • art. 163 c.p.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta espressa del benefici debba essere valutata e motivata dal giudice di merito

  • art. 129 c.p.p.

    Immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, compatibile con l'impossibilità di rinvio della causa in Cassazione quando sia intervenuta una causa estintiva

  • art. 157 e art. 161 c.p.

    Regole per la determinazione dei termini di prescrizione: il calcolo porta al termine massimo di 12 anni e 6 mesi per il reato contestato, tenuto conto delle sospensioni

  • art. 574, comma 4, c.p.p.

    L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna al risarcimento solo se dipendente dal capo impugnato; qui non applicabile perché non sono stati dedotti motivi sulla responsabilità

  • art. 578 c.p.p.

    Obbligo per il giudice d'appello o per la Cassazione, che dichiarino l'estinzione del reato, di decidere sull'impugnazione agli effetti civili solo se sono stati proposti motivi sulla responsabilità; in mancanza di tali motivi le statuizioni civili rimangono ferme

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021

    Precisa che, in caso di estinzione per amnistia o prescrizione, la valutazione sulle istanze risarcitorie deve essere un accertamento di natura civilistica e non un riesame penale che offenda la presunzione di innocenza

Massime di principio

  • Se l'imputato richiede la sospensione condizionale della pena, il giudice di merito (compresa la Corte d'appello) è obbligato a motivare espressamente il diniego; l'omissione è vizio rilevabile in cassazione
  • Quando la pronuncia di legittimità rileva una causa estintiva del reato (es. prescrizione), deve dichiararne immediatamente l'estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza rinvio
  • La prescrizione va calcolata secondo le regole del codice penale (artt. 157 e 161 c.p.) tenendo conto di eventuali sospensioni processuali; il termine decorre e, se maturato, comporta estinzione
  • Le statuizioni civili conseguenti a una condanna penale restano efficaci se il ricorrente non impugna la responsabilità penale/civile; la Cassazione non può riformare le decisioni civili se non sono state dedotte specifiche doglianze sulla responsabilità
  • L'art. 574, comma 4, c.p.p. estende l'effetto devolutivo dell'impugnazione penale alle pretese civili solo quando la doglianza riguarda il capo di responsabilità da cui derivano i danni; in assenza di tale doglianza il giudice non è tenuto a riesaminare le statuizioni civili
  • Quando la causa di estinzione è rilevabile e il ricorso riguarda esclusivamente profili penali non incidenti sulla responsabilità, la Cassazione si limita a dichiarare l'estinzione senza entrare nel merito delle questioni civili

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