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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10257/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Biella del 9/6/2025. Il ricorrente deduce che l'appello era stato validamente depositato via PEC il 18/7/2025 a causa del malfunzionamento del Portale Deposito Atti Penali (PDP). Si censurano la violazione del principio di conservazione degli atti, della buona fede processuale e della presunzione di correttezza del difensore, l'erronea applicazione della disciplina transitoria, la mancanza e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale circa l'impossibilità di usare il PDP e si invoca, infine, l'art. 175 cod. proc. pen. (caso fortuito) per giustificare il deposito tramite PEC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'orientamento della Corte d'appello: l'appello è inammissibile perché depositato via PEC presso un indirizzo diverso da quello della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, in violazione dell'art. 582 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la disciplina della riforma Cartabia (art. 111-bis e norme transitorie) e i decreti ministeriali che hanno definito il regime telematico, ribadendo che il deposito telematico tramite il Portale ministeriale è la regola e che le modalità non telematiche (inclusa la PEC) sono eccezionali e tassativamente disciplinate. Il ricorrente non ha documentato il malfunzionamento del PDP né prodotto l'attestazione prevista dall'art. 175-bis, comma 4; la sola dichiarazione del difensore sulla "rotellina" che impediva il completamento non è stata ritenuta sufficiente. Anche la richiesta di restituzione del termine per caso fortuito (art. 175) è stata respinta per carenza di prova. Essendo il ricorso inammissibile, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la presentazione dell'impugnazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la Corte ha ritenuto che tale requisito vale anche per il deposito telematico e che la violazione determina inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Introduce l'obbligo di deposito telematico degli atti, nel rispetto delle regole tecniche; la Corte lo ha richiamato per affermare la regola della telematizzazione e la necessità di conformarsi alle procedure del Portale ministeriale.

  • art. 87 d.lgs. n. 150/2022

    "definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale"

    Disciplina l'adozione dei regolamenti tecnici e dei termini di transizione; la Corte ha evidenziato che le regole tecniche e i decreti ministeriali definiscono in modo vincolante le eccezioni al deposito telematico.

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022

    "sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ... è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici ..."

    Norma transitoria che autorizza, in via limitata e temporanea, il deposito tramite indirizzo PEC pubblicato; la Corte ha richiamato la natura tassativa di tali deroghe e l'ancoraggio alle specifiche tecniche ministeriali.

  • D.M. 29/12/2023, n. 217

    Regolamento tecnico che ha individuato l'architettura e le regole per il deposito telematico; la Corte lo ha richiamato come fonte che ha reso operativo l'obbligo di deposito tramite Portale.

  • D.M. 27/12/2024, n. 206

    Ha aggiornato l'individuazione degli uffici e il regime transitorio, rendendo obbligatorio il deposito telematico dal 1° gennaio 2025 per molte fattispecie e circoscrivendo le deroghe; la Corte ha richiamato il decreto per sottolineare la stretta natura transitoria e tassativa delle eccezioni.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    "(I)l pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore"

    Consente la restituzione dei termini per caso fortuito o forza maggiore solo se provati con elementi oggettivi; la Corte ha escluso l'applicazione per mancanza di documentazione fattuale del malfunzionamento.

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    Prevede la procedura e i poteri del dirigente d'ufficio in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici; la Corte ha rilevato che l'attestazione del dirigente (comma 4) integra la deroga e che, in mancanza di tale attestazione, non si può giustificare il deposito con modalità alternative.

  • art. 111-ter cod. proc. pen.

    Prevede la digitalizzazione degli atti formati in analogico a seguito di attestazione di malfunzionamento; la Corte lo ha richiamato per spiegare la procedura corretta in caso di indisponibilità dei sistemi telematici.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Fissa i requisiti formali dell'atto di impugnazione (indicazione del provvedimento, capi contestati, motivi, richieste); la Corte ha ricordato che tali requisiti restano necessari anche nel documento informatico.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione quando non sono osservate le disposizioni degli articoli relativi ai requisiti e al deposito (compresi 581, 582, 585, 586); la Corte lo ha applicato per confermare l'inammissibilità.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Era la norma che consentiva trasmissione tramite raccomandata/telegramma ed è stata abrogata dalla riforma; la Corte ha ricordato l'abrogazione per sottolineare l'incompatibilità delle vecchie modalità con il nuovo regime telematico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e possibilmente altre sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il deposito telematico tramite il Portale ministeriale è la regola: le modalità alternative (compresa la PEC) sono eccezionali e devono ricadere espressamente nelle deroghe previste dalla disciplina transitoria e dalle regole tecniche.
  • La mera dichiarazione del difensore di un malfunzionamento del sistema non è sufficiente: è necessario documentare l'indisponibilità e, quando previsto, produrre l'attestazione formale del dirigente dell'ufficio (art. 175-bis, comma 4) o altra prova oggettiva.
  • Per ottenere la restituzione dei termini per caso fortuito o forza maggiore (art. 175) occorre fornire prove oggettive e non riconducibili a scelte o omissioni del difensore; l'ostacolo deve avere natura assoluta ed essere adeguatamente documentato.
  • Le norme transitorie e i decreti ministeriali hanno natura vincolante nella fase di implementazione del processo telematico: le deroghe devono essere interpretate in maniera restrittiva per evitare sovrapposizioni di canali.
  • Chi assume il rischio di una presentazione errata dell'impugnazione (es.: depositare a un indirizzo non competente) corre il rischio di inammissibilità: la certezza della provenienza dell'atto non sostituisce il rispetto del "luogo"/destinazione del deposito previsto dalla legge.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione, è concreto il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie; pertanto, la difesa deve adottare cautele procedurali e acquisire le attestazioni necessarie prima di scegliere modalità alternative di deposito.

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