Cassazione Penale, Ordinanza n. 05194/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva subito in primo grado una condanna per contrabbando pluriaggravato di TLE, con pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa. In appello la Corte territoriale aveva assolto l'imputato da alcuni capi di imputazione e rideterminato la pena residua in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 2.200 di multa. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: a) violazione di legge per l'eccessività degli aumenti applicati a titolo di continuazione; b) mancanza e vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sulle aggravanti era tardiva, perché non risultava devoluta in appello, e che la doglianza sul trattamento sanzionatorio era generica, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico e abbia rispettato i criteri legali di commisurazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la censura relativa alle circostanze aggravanti, poiché non proposta nei motivi di appello. Ha inoltre giudicato generica e non ammissibile la doglianza sulla misura della pena e sugli aumenti per continuazione, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva assolto l'imputato da alcuni reati e rimodulato la pena in modo non irragionevole, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e dei limiti dell'art. 81 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
i limiti della continuazione devono essere rispettati e non può essere surrettiziamente realizzato un cumulo materiale di pene; occorre conservare un rapporto di proporzione tra pena base e aumenti per i reati satellite.
la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, che deve esercitarlo entro i criteri legali di commisurazione.
la motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice richiama i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, salvo che la pena si discosti sensibilmente dal minimo edittale.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
null
art. 186 Corte cost. 13 giugno 2000
richiamata per escludere l'automatismo sanzionatorio della condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, ove il ricorrente non sia in colpa; nel caso concreto tale esclusione non è stata ravvisata.
Massime di principio
- La censura proposta per cassazione è inammissibile quando investe questioni non devolute in appello, se il ricorrente non contesta specificamente l'eventuale divergenza tra il riepilogo e i motivi di gravame originari.
- La valutazione della congruità della pena e degli aumenti per continuazione appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- Per assolvere l'obbligo di motivazione sulla pena è sufficiente, di regola, il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., mentre una giustificazione più analitica è necessaria solo quando la pena si discosti sensibilmente dal minimo edittale.
- Nel giudizio di continuazione, la motivazione è adeguata quando rispetta i limiti dell'art. 81 c.p., evita un cumulo materiale mascherato e conserva una proporzione ragionevole tra pena base e aumenti per i reati satellite.
- La manifesta infondatezza o genericità della doglianza sul trattamento sanzionatorio non consente una nuova valutazione del merito in sede di legittimità.
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