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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42449/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'assoluzione per diffamazione aggravata relativa a due articoli pubblicati il 24 e 25 agosto 2020, nei quali l'imputato sosteneva che la diffusione del Covid-19 in Sicilia fosse collegata all'ingresso di utenti della compagnia Caronte&Tourist e non agli sbarchi di immigrati dalla Tunisia. Il Procuratore e le parti civili censurano la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione: lamentano la mancata verifica della verità della notizia sul presunto caso positivo a bordo (in particolare la positività del cuoco dell'equipaggio), nonché l'ignoranza dei comunicati di smentita diffusi dalla compagnia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trapani. Motivazione: le espressioni contestate, pur severe, rientrano in una critica rivolta al contesto di pubblica rilevanza (attribuzione alla Regione della diffusione del contagio) e non costituiscono un attacco diretto, gratuito e sproporzionato alla reputazione della compagnia; il limite della continenza non è stato superato. Quanto all'obbligo di verifica, la notizia era ragionevolmente fondata: risulta infatti che il membro dell'equipaggio si era recato al Policlinico di Messina per febbre e brividi ed era stato ricoverato in isolamento in attesa dell'esito del test, circostanze confermate dall'ospedale; il comunicato di smentita della compagnia non era pervenuto alla redazione né è dato conoscere l'orario della sua diffusione, per cui non sussisteva motivo per dubitare della notizia al momento delle pubblicazioni. Le parti civili sono condannate alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La Corte richiama la fattispecie di diffamazione ma valuta la sussistenza del reato alla luce del contesto, dell'elemento psicologico e della verifica della notizia; l'insussistenza della finalità di offendere e la ragionevolezza dell'accertamento escludono la responsabilità penale.

  • art. 43 cod. pen. (natura del fatto)

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla configurazione del fatto, la Corte esamina se le condotte rientrino nella fattispecie tipica e conclude per l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    I ricorrenti hanno prospettato violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione del diritto e la logicità della motivazione del giudice di merito e ritiene i motivi infondati.

  • Giurisprudenza di Cassazione citata (es. Sez. 5, n. 486/2014; Sez. 5, n. 41869/2013; Sez. 5, n. 31669/2015, ecc.)

    La Corte richiama principi consolidati: il giudice di legittimità può valutare l'offensività della frase; il limite della continenza nella critica; il carattere valutativo e il contesto rilevano nella distinzione tra critica lecita e diffamazione; termini offensivi non escludono automaticamente la legittimità della critica se funzionali al contenuto.

Massime di principio

  • La pubblicazione di notizie risultate poi non vere non determina automaticamente la responsabilità per diffamazione se il giornalista ha compiuto accertamenti ragionevoli e ha ricevuto conferme da fonti attendibili al momento della pubblicazione.
  • La critica su questioni di pubblico interesse è tutelata e può assumere toni severi: l'uso di espressioni offensive non supera il limite della continenza quando è funzionale alla critica e non costituisce gratuita denigrazione.
  • L'onere di verifica si misura sulla base della ragionevolezza: la conferma di circostanze rilevanti (es. ricovero in isolamento comunicato da struttura sanitaria) può giustificare la pubblicazione anche in assenza di conferma formale dalla parte coinvolta.
  • Una smentita successiva oppure pubblicata senza prova che sia pervenuta all'autore prima della pubblicazione non annulla automaticamente la buona fede del giornalista; la tempestività e l'effettiva conoscenza della smentita da parte dell'organo di informazione sono elementi rilevanti.
  • Per configurare la diffamazione è necessario valutare il nesso tra fatto narrato, finalità e contesto: l'elemento psicologico (dolo) e la sproporzione del linguaggio sono aspetti decisivi.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il controllo riguarda sia la corretta applicazione della norma penale sia la logicità e completezza della motivazione del giudice di merito; le valutazioni di fatto supportate da adeguata istruttoria difficilmente vengono riformate.

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