Cassazione Penale, Sentenza n. 42449/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'assoluzione per diffamazione aggravata relativa a due articoli pubblicati il 24 e 25 agosto 2020, nei quali l'imputato sosteneva che la diffusione del Covid-19 in Sicilia fosse collegata all'ingresso di utenti della compagnia Caronte&Tourist e non agli sbarchi di immigrati dalla Tunisia. Il Procuratore e le parti civili censurano la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione: lamentano la mancata verifica della verità della notizia sul presunto caso positivo a bordo (in particolare la positività del cuoco dell'equipaggio), nonché l'ignoranza dei comunicati di smentita diffusi dalla compagnia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trapani. Motivazione: le espressioni contestate, pur severe, rientrano in una critica rivolta al contesto di pubblica rilevanza (attribuzione alla Regione della diffusione del contagio) e non costituiscono un attacco diretto, gratuito e sproporzionato alla reputazione della compagnia; il limite della continenza non è stato superato. Quanto all'obbligo di verifica, la notizia era ragionevolmente fondata: risulta infatti che il membro dell'equipaggio si era recato al Policlinico di Messina per febbre e brividi ed era stato ricoverato in isolamento in attesa dell'esito del test, circostanze confermate dall'ospedale; il comunicato di smentita della compagnia non era pervenuto alla redazione né è dato conoscere l'orario della sua diffusione, per cui non sussisteva motivo per dubitare della notizia al momento delle pubblicazioni. Le parti civili sono condannate alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La Corte richiama la fattispecie di diffamazione ma valuta la sussistenza del reato alla luce del contesto, dell'elemento psicologico e della verifica della notizia; l'insussistenza della finalità di offendere e la ragionevolezza dell'accertamento escludono la responsabilità penale.
art. 43 cod. pen. (natura del fatto)
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla configurazione del fatto, la Corte esamina se le condotte rientrino nella fattispecie tipica e conclude per l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
I ricorrenti hanno prospettato violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione del diritto e la logicità della motivazione del giudice di merito e ritiene i motivi infondati.
Giurisprudenza di Cassazione citata (es. Sez. 5, n. 486/2014; Sez. 5, n. 41869/2013; Sez. 5, n. 31669/2015, ecc.)
La Corte richiama principi consolidati: il giudice di legittimità può valutare l'offensività della frase; il limite della continenza nella critica; il carattere valutativo e il contesto rilevano nella distinzione tra critica lecita e diffamazione; termini offensivi non escludono automaticamente la legittimità della critica se funzionali al contenuto.
Massime di principio
- La pubblicazione di notizie risultate poi non vere non determina automaticamente la responsabilità per diffamazione se il giornalista ha compiuto accertamenti ragionevoli e ha ricevuto conferme da fonti attendibili al momento della pubblicazione.
- La critica su questioni di pubblico interesse è tutelata e può assumere toni severi: l'uso di espressioni offensive non supera il limite della continenza quando è funzionale alla critica e non costituisce gratuita denigrazione.
- L'onere di verifica si misura sulla base della ragionevolezza: la conferma di circostanze rilevanti (es. ricovero in isolamento comunicato da struttura sanitaria) può giustificare la pubblicazione anche in assenza di conferma formale dalla parte coinvolta.
- Una smentita successiva oppure pubblicata senza prova che sia pervenuta all'autore prima della pubblicazione non annulla automaticamente la buona fede del giornalista; la tempestività e l'effettiva conoscenza della smentita da parte dell'organo di informazione sono elementi rilevanti.
- Per configurare la diffamazione è necessario valutare il nesso tra fatto narrato, finalità e contesto: l'elemento psicologico (dolo) e la sproporzione del linguaggio sono aspetti decisivi.
- In sede di impugnazione in Cassazione il controllo riguarda sia la corretta applicazione della norma penale sia la logicità e completezza della motivazione del giudice di merito; le valutazioni di fatto supportate da adeguata istruttoria difficilmente vengono riformate.
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