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Sentenza

Sentenza del 01/04/2022 n. 1547 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnabilità estratto ruolo - Art. 3 bis, d.l. n.146/2021, conv. nella l. n. 215/2021-Valenza retroattiva - Non sussiste. (prima massima). Processo tributario - Impugnazione estratto del ruolo - Eccezioni di prescrizione e decadenza in sede di impugnazione - Inammissibilità. (seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due questioni: (1) se l'art. 3‑bis del d.l. n.146/2021, conv. nella l. n.215/2021, abbia valenza retroattiva e possa incidere su impugnazioni proponte anteriormente alla sua entrata in vigore; (2) se, con l'impugnazione dell'estratto del ruolo, il contribuente possa sollevare eccezioni di prescrizione o di decadenza per mancata notifica della cartella di pagamento.

La decisione

La Corte ha stabilito che l'art. 3‑bis non ha efficacia retroattiva e dunque non incide sulle impugnazioni proposte prima della sua entrata in vigore (richiamo anche all'art.3 dello Statuto del Contribuente). In secondo luogo, ha dichiarato inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in sede di impugnazione dell'estratto del ruolo: tali eccezioni dovevano essere proposte entro il termine di impugnazione della cartella di pagamento; se la cartella non è tempestivamente impugnata, essa diventa definitiva e le relative eccezioni non possono essere sollevate con l'estratto (riferimento a Cass. 19010/2019).

Norme richiamate

  • d.l. n.146/2021, conv. nella l. n.215/2021, art.3‑bis

    La disposizione non opera retroattivamente: non incide sulle impugnazioni proposte anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • l. n.212/2000, art.3 (Statuto del Contribuente)

    Richiamato per il principio di tutela del contribuente e per escludere che norme peggiorative trovino applicazione retroattiva rispetto a impugnazioni già pendenti.

  • d.lgs. n.546/1992, artt.19 e 21

    Stabiliscono i termini e le modalità di impugnazione degli atti tributari (cartelle): le eccezioni relative a notifica, prescrizione e decadenza devono essere proposte nell'impugnazione della cartella entro i termini previsti.

  • Cass. n.19010/2019

    Giurisprudenza confermativa: se la cartella non è impugnata nei termini, diventa definitiva e non è possibile sollevare successivamente le stesse eccezioni tramite l'impugnazione dell'estratto del ruolo.

Massime di principio

  • L'art.3‑bis del d.l. 146/2021 non si applica retroattivamente: le impugnazioni già proposte alla data di entrata in vigore non sono influenzate dalla nuova disciplina.
  • L'impugnazione dell'estratto del ruolo non è il canale corretto per far valere eccezioni sulla notifica delle cartelle (prescrizione o decadenza); tali eccezioni devono essere sollevate nella tempestiva impugnazione della cartella.
  • Se la cartella non viene impugnata nei termini di legge, essa diventa definitiva e l'estratto del ruolo rende più difficile contestare successivamente il credito richiesto.
  • In caso di ricezione di una cartella, il contribuente deve verificare immediatamente la correttezza della notifica e valutare l'impugnazione entro i termini di legge: conservare prove di ricezione e diffidare le notifiche contestabili è essenziale.
  • Se si è oltre il termine per impugnare la cartella, le possibilità di difesa non sono nulle ma diventano più limitate e richiedono l'esame di rimedi straordinari o di questioni di nullità della notifica che possono essere più difficili da sostenere.

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