Sentenza del 01/04/2022 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu - Coltivazione piante e fiori - Produzione di rifiuti speciali - Inapplicabilità del tributo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava tre avvisi di accertamento TARI (anni 2014-2015-2016) relativi a due porzioni di terreno/serre del centro aziendale, sostenendo che l'attività svolta (coltivazione di piante in vaso e in serra) è attività agricola che produce esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente; contestava inoltre l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale, vizi di motivazione e firma, l'errata tassazione di locali tecnici e resedi pertinenziali, e chiedeva riduzioni per produzione promiscua. Il Comune eccepiva omissione della denuncia ai sensi dell'art. 62 D.lgs. 507/93, contestava la prova che non si producessero rifiuti urbani (sottolineando la presenza di persone), sosteneva la regolarità formale degli avvisi e la legittimità dell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune e confermato l'accoglimento dei ricorsi in favore della società. Ha ritenuto che le superfici in contestazione siano destinate esclusivamente a coltivazione florovivaistica (piante in vaso, serre con teli rimovibili) e che, per la natura dell'attività e la documentazione (DOCFA, visura camerale, assenza di attività di commercializzazione/immagazzinamento sul sito), i rifiuti prodotti siano rifiuti speciali (imballaggi di fitofarmaci, teli plastici, ecc.) e non rifiuti urbani; pertanto la TARI non è applicabile a tali aree. La CTR ha inoltre ritenuto valida la costituzione in giudizio del Comune nonostante la procura rilasciata dal Commissario straordinario. Il Comune è stato condannato alle spese di grado (Euro 4.000,00).
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lett. a)
sono rifiuti speciali "i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c." e, pertanto, "le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso"
La norma è stata interpretata nel senso che le attività agricole dirette alla coltivazione (compresa la floricoltura in vaso e in serra) producono rifiuti speciali e non rifiuti urbani, con conseguente esclusione della TARI per le superfici destinate a tale attività.
Art. 2135 Codice Civile
Richiamato come criterio per definire l'attività agricola: le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico sono attività agricole, quindi i rifiuti connessi sono speciali ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
D.Lgs. 507/1993 art. 62 comma 2
Norma richiamata in relazione all'obbligo di denuncia delle superfici ai fini TARSU/TARI: l'omissione della denuncia è fonte di accertamento, ma il termine quinquennale per l'accertamento decorre dalla data dell'adempimento omesso; la Commissione ha valutato correttamente i termini nel caso concreto.
D.Lgs. 507/1993 art. 73
Richiamato dal Comune in relazione alle modalità di accertamento e contraddittorio; nella decisione la CTR ha valutato l'insieme delle circostanze procedurali e sostanziali, ritenendo comunque inapplicabile la tassa sulle superfici agricole in esame.
L. 549/1995 art. 1 comma 87
Richiamata in relazione alla validità della firma 'a stampa' sugli avvisi in capo al Comune; la Commissione ha ritenuto sufficiente la sottoscrizione formale presente in atti.
D.Lgs. 427/1997 art. 12 comma 1
Norma relativa al cumulo delle sanzioni (giuridico vs materiale) evocata dal Comune; la questione è stata discussa ma non decisiva rispetto all'esito sul merito dell'imposizione TARI.
Massime di principio
- La coltivazione florovivaistica in vaso e in serra, se finalizzata esclusivamente alla produzione agricola e priva di attività di immagazzinamento o commercializzazione sul luogo, va qualificata come attività agricola: i rifiuti connessi sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/2006) e la TARI/TARSU non è applicabile a tali superfici.
- La presenza di persone addette all'attività agricola non costituisce di per sé prova che i rifiuti prodotti siano rifiuti urbani; l'amministrazione non può presumere automaticamente produzione di rifiuti urbani senza valutare la natura effettiva dell'attività e la tipologia dei rifiuti.
- Il contribuente deve conservare e può produrre documentazione (visura camerale, DOCFA, descrizione dell'attività, prove di smaltimento tramite ditte specializzate) per dimostrare la natura agricola e il carattere di rifiuto speciale; tali elementi sono determinanti nella valutazione dell'esenzione.
- Se sussiste una produzione mista di rifiuti urbani e speciali, è possibile il riconoscimento di riduzioni o regimi differenziati: occorre però prove e norme/regolamenti comunali chiare per l'assimilazione o distinzione.
- L'amministrazione comunale dovrebbe disciplinare espressamente nei regolamenti locali l'eventuale assimilazione di rifiuti speciali a urbani; l'assenza di tale disciplina pesa in favore del contribuente.
- Sui profili procedurali, l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale può rendere illegittimo l'accertamento; inoltre per omissione della denuncia l'ente ha termini di accertamento (in genere quinquennali) da rispettare.
- Questioni formali come la sottoscrizione degli avvisi (firma 'a stampa') e la validità della procura possono essere sollevate, ma spesso non sono decisive se sussistono mandati/atti idonei e se il merito mostra l'inesistenza della presunta base imponibile.
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