Sentenza del 01/04/2022 n. 510 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imu - Esclusioni ed esenzioni - Fabbricati strumentali all'attività agricola - Requisito soggettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di accertamento IMU per il 2012 su più fabbricati accatastati A03 e C06 ritenuti da lui strumentali all'attività agricola e quindi esenti; deduceva nullità dell'atto per carente motivazione e sosteneva l'esenzione avendo presentato istanza per il riconoscimento della ruralità. Il Comune rilevava invece che due fabbricati erano abitazione principale e pertinenza (per i quali, secondo il Comune, l'esenzione per abitazione principale è entrata in vigore solo dal 2013) e che, soprattutto, il contribuente, essendo pensionato nel 2012 e non iscritto alla previdenza agricola, era privo del requisito soggettivo necessario per beneficiare dell'esenzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al contribuente. Il Tribunale ha ritenuto che l'iscrizione alla previdenza agricola sia un requisito soggettivo essenziale per l'esenzione IMU dei fabbricati strumentali all'attività agricola; poiché il B. nel 2012 risultava pensionato e non iscritto alla previdenza, non poteva usufruire dell'esenzione. È stato inoltre richiamato che il 730 del contribuente non evidenziava redditi d'impresa agricola. Di conseguenza l'atto impositivo è stato dichiarato legittimo e il contribuente condannato al pagamento delle spese del grado.
Norme richiamate
Risoluzione MEF n.1/DF del 28.2.2018
".... l'aspetto che deve essere approfondito è quello della compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di CD o IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola" ... "la legge prevede l'obbligo per coloro che sono qualificati come CD o IAP di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri...L'obbligo non viene, quindi, meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico" ... "ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, anche se già pensionati."
La risoluzione conferma che l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola è requisito rilevante ai fini IMU anche per i pensionati: la percezione della pensione non elimina, di per sé, l'obbligo di iscrizione né il collegamento fra qualifica (CD/IAP), iscrizione previdenziale e diritto all'esenzione.
Norma richiamata per il regime IMU dei fabbricati rurali strumentali; in combinato con le disposizioni richiamate impone che per l'agevolazione concorrano sia requisiti oggettivi (ruralità/qualificazione catastale) sia requisiti soggettivi (svolgimento effettivo di attività agricola e relativo inquadramento previdenziale).
art. 9 comma 3-bis D.L. 557/1993
Individua i fabbricati rurali ad uso strumentale collegati all'attività agricola (richiamato per definire il requisito oggettivo di ruralità).
Definizione civilistica delle attività agricole e dell'imprenditore agricolo, richiamata per individuare chi esercita effettivamente attività agricola ai fini dell'agevolazione.
art. 1 comma 1 D.L. 99/2004
Norma utilizzata per definire le qualifiche di coltivatore diretto (CD) e imprenditore agricolo professionale (IAP), la cui iscrizione alla previdenza agricola è collegata al beneficio IMU.
Prevede che lavoratori autonomi già pensionati e con oltre 65 anni possano chiedere la riduzione del 50% del contributo; rilevata dalla CTR per sottolineare che la possibilità di ottenere una riduzione contributiva non equivale all'eliminazione dell'obbligo di iscrizione previdenziale quando la normativa lo richiede per l'agevolazione IMU.
Massime di principio
- Per fruire dell'esenzione IMU per fabbricati strumentali all'attività agricola occorrono contemporaneamente il requisito oggettivo (ruralità/annotazione catastale o categoria catastale prevista) e il requisito soggettivo (svolgimento effettivo dell'attività agricola con qualifica CD o IAP e iscrizione alla previdenza agricola).
- La semplice annotazione di ruralità o la destinazione d'uso non sono sufficienti se manca l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola richiesta dalla normativa.
- La condizione di pensionato non elimina automaticamente l'obbligo di iscrizione alla previdenza agricola né il diritto all'esenzione: il pensionato può rimanere iscritto e in tal caso conservare il beneficio, ma l'assenza di iscrizione nel periodo di imposta rilevante fa perdere l'esenzione.
- È necessario verificare la normativa vigente nell'anno di riferimento (es. norme introdotte o mutate tra anni successivi) perché modifiche temporali possono incidere sul regime di esenzione (es. esenzioni applicabili dal 2013 non retroagiscono al 2012).
- La documentazione probatoria (iscrizione alla gestione previdenziale, annotazioni catastali, dichiarazioni fiscali che attestino redditi agricoli o impresa agricola, istanze amministrative per riconoscimento della ruralità) è essenziale per ottenere o difendere l'agevolazione: l'assenza di redditi agricoli nel 730 può essere elemento negativo per il riconoscimento dell'esenzione.
- In caso di dubbi amministrativi, le risoluzioni ministeriali (es. MEF) interpretative possono essere richiamate, ma la loro corretta lettura deve rispettare il combinato disposto delle norme primarie; non possono sostituire requisiti espressi dalla legge.
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