Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18401/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per maltrattamenti e estorsione, lamentando in particolare l'alterazione del giudizio abbreviato condizionato: davanti al G.i.p. la richiesta di rito abbreviato condizionato era stata rigettata, ma il Tribunale di Palermo, in data 05/05/2022, aveva poi accolto la richiesta difensiva subordinata a due integrazioni probatorie (perizia psichiatrica e esame testimoniale della persona offesa S.G.). Nonostante l'accoglimento, il Tribunale non procedette all'escussione della persona offesa e invitò le parti a concludere, revocando tacitamente la seconda condizione senza provvedimento espresso. Il ricorrente deduceva violazione delle norme processuali sul giudizio abbreviato condizionato, mancata assunzione di prova decisiva, contraddittorietà della motivazione e errata valutazione delle prove materiali e della dichiarazione della persona offesa (depositata l'11/04/2022). Inoltre censurava l'errata applicazione degli artt. 572 e 629 c.p. in relazione alla sussistenza del fatto tipico, alla mancanza dell'abitualità e dell'elemento soggettivo nei maltrattamenti e nell'estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale aveva effettivamente accolto integralmente la richiesta di giudizio abbreviato condizionato e che, una volta ammessa tale richiesta con condizioni probatorie, il giudice non può soprassedere all'assunzione della prova richiesta, salvo che l'assunzione risulti effettivamente impossibile. La mancata escussione della persona offesa S.G. costituisce vizio in procedendo rimediabile in sede di gravame mediante rinnovazione dell'istruzione probatoria in grado d'appello. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per consentire la rinnovazione dell'istruzione e l'espletamento della prova richiesta. L'accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri motivi, non esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; nel caso specifico si è fatto riferimento alle lettere b) (erronea applicazione di norme penali), c) (errori in procedendo), d) e e) (travisamento della prova, insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il motivo in relazione all'error in procedendo (lett. c) e ai profili probatori.

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola la richiesta di giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria e richiede che la richiesta, se accolta, sia valutata nei termini in cui è stata formulata. La Corte ha richiamato il principio per affermare che il giudice può solo accettare o respingere la richiesta nei termini esatti indicati, non mutarne le condizioni.

  • art. 572 c.p.

    Norma che disciplina il reato di maltrattamenti contro familiari. Il ricorrente contestava l'applicazione per insussistenza del fatto tipico e per mancanza dell'elemento soggettivo; la Cassazione ha però ritenuto assorbita la questione dopo l'accoglimento del vizio procedurale e ha disposto il rinvio per nuovo esame.

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione. Anche questa censura sul punto di fatto/elemento psicologico è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo, e la valutazione dovrà essere ripresa in sede di rinvio con l'assunzione delle prove richieste.

  • art. 624-bis c.p.

    Riferimento alla circostanza aggravante del commesso nei luoghi di cui all'art. 624-bis e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; citata in motivazione dei capi di imputazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Principio richiamato: l'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato condizionato non è revocabile per impossibilità sopravvenuta di assumere una prova, salvo che l'assunzione sia effettivamente impossibile; in caso di illegittimo soprassedere all'assunzione della prova, il vizio è sindacabile e emendabile in sede di gravame mediante assunzione della prova in appello.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 25256 del 29/05/2018 (Romano)

    La Corte ha ribadito che, una volta ammesso il giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria, il giudice non può soprassedere all'assunzione della prova; la mancata assunzione è censurabile in appello ed emendabile con l'assunzione della prova in grado d'appello.

Massime di principio

  • La richiesta di giudizio abbreviato condizionato, se accolta, deve essere eseguita nei termini esatti in cui è stata formulata: il giudice può solo accoglierla o respingerla e non modificarne le condizioni senza formale provvedimento.
  • Se il giudice omette di assumere una prova che era stata posta come condizione del rito abbreviato, si configura un vizio in procedendo impugnabile e normalmente emendabile mediante rinnovazione dell'istruzione in grado d'appello.
  • La revoca tacita di una condizione probatoria posta in sede di rito abbreviato è illegittima se non motivata e non risulta l'effettiva impossibilità di assumere la prova.
  • Le eccezioni di nullità o le contestazioni procedurali devono essere tempestivamente dedotte, ma la Corte di Cassazione può comunque esaminare l'errore in procedendo quando emerga dagli atti (art. 606 lett. c)).
  • Quando la valutazione della prova incide sulla qualificazione del fatto o sull'elemento psicologico del reato (es. abitualità nei maltrattamenti, coscienza e volontà nell'estorsione), l'assunzione delle prove richieste può essere decisiva e la loro omissione rende necessaria la rinnovazione istruttoria per un giudizio corretto.
  • Se l'assunzione della prova è realmente impossibile, il giudice deve motivare tale impossibilità; in assenza di motivazione, l'omissione integra motivo di cassazione con rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.