Ordinanza n. 957/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’ordinanza n. 279 del 29.12.2025, notificata il 28.1.2026 del Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP, con cui si ordina “la chiusura temporanea dell’esercizio per giorni 7 (sette) e precisamente per i giorni 29-30-31 gennaio 1-2-3-4 febbraio 2026, in applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), secondo il disposto dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli ” (doc.n.1) e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la relativa comunicazione di avvio del procedimento diffida PG/2025/1008099 del 4.11.2025, notificato in data 4.11.2025 in riferimento ai verbali nn. VV/24990031080 del 31.7.2025 e VV/2490031157 del 12.9.2025 (doc.nn.3-4) e della diffida a non reiterare il comportamento n.PG/2025.909538 del 9.10.2025; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, 2) nonché del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione Consiliare n. 75 del 5/12/22, se e qualora lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento all’art. 18 e successivi. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VALU' SRL il 20\3\2026: avverso e per l’annullamento, previa sospensiva ed adozione di misura cautelare ante causam ex art. 56 cpa: 1) dell’ordinanza di chiusura n.66 del 9.3.2026, di rettifica dell’ordinanza n.63/2026, del Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP, con cui si dispone la RIPROGRAMMAZIONE dei giorni di “chiusura temporanea dell’esercizio per giorni 7 (sette) e precisamente per i giorni 9,10,11,12,13,14 e 15 aprile, in applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), secondo il disposto dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli”, con la motivazione della richiesta cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive; 2) della nota del servizio SUAP numero PG/2025/168154 del 5/2/2026 allegata alla memoria difensiva del 24.2.2026 del Comune di Napoli; 3) nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente unitamente al Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione Consiliare n. 75 del 5/12/22, se e qualora lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento all’art. 18 e ss.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura temporanea dell’esercizio per sette giorni, successivamente riprogrammata, quale sanzione per l’utilizzo reiterato di apparecchi di riproduzione musicale ad alto volume privi del necessario nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con domanda cautelare, l’ordinanza del Comune di Napoli che disponeva la chiusura temporanea dell’esercizio per sette giorni ai sensi dell’art. 10 TULPS e dell’art. 18 del Regolamento comunale di Polizia di sicurezza urbana. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, i verbali relativi alle violazioni e la precedente diffida a non reiterare il comportamento, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza di rettifica che riprogrammava i giorni di chiusura, una nota del SUAP e il regolamento comunale. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla società.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non deducesse censure suscettibili di probabile accoglimento nel merito. In particolare, ha giudicato congruamente motivata la sospensione dell’attività di somministrazione per sette giorni, in considerazione del reiterato utilizzo di apparecchi di riproduzione musicale ad alto volume nel centro storico, privi del necessario nulla osta, acquisito soltanto dopo la contestazione della violazione da parte del Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata confermata la discussione del merito all’udienza pubblica del 9 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
la chiusura temporanea dell’esercizio per giorni 7 (sette)
La disposizione è indicata quale base normativa della sanzione di sospensione dell’attività, ritenuta in sede cautelare congruamente motivata in relazione alla reiterazione delle violazioni.
art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli
secondo il disposto dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli
La norma regolamentare è richiamata quale ulteriore fondamento della chiusura temporanea dell’esercizio.
È richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.
misura cautelare ante causam ex art. 56 cpa
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla domanda cautelare ante causam proposta nei motivi aggiunti; l’ordinanza definisce la domanda cautelare respingendola.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base di un primo sommario esame, i motivi di ricorso non appaiano suscettibili di probabile accoglimento nel merito.
- La sospensione temporanea di un’attività di somministrazione per sette giorni può risultare congruamente motivata quando sia fondata sulla reiterazione dell’utilizzo di apparecchi di riproduzione musicale ad alto volume in area urbana tutelata e privi del necessario nulla osta.
- L’acquisizione del nulla osta soltanto successivamente alla contestazione della violazione non esclude, in sede cautelare, la rilevanza dell’illecito anteriormente accertato né rende manifestamente sproporzionata la sanzione conseguente alla reiterazione della condotta.
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