Cassazione Civile, Sentenza n. 36068/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Olt impugnava la sospensione disposta dall'Agenzia delle entrate di tre rimborsi IVA relativi agli anni 2004-2006. L'Amministrazione aveva motivato i provvedimenti richiamando l'art. 38 bis del d.P.R. n. 633/1972 e con una generica indicazione "è in corso una verifica". La CTR aveva ritenuto legittima la sospensione, anche richiamando l'art. 69 del r.d. n. 2440. Olt ha dedotto che i provvedimenti erano nulli per carenza di motivazione idonea e che l'Amministrazione non poteva sopperire, in sede di giudizio, con ragioni nuove non contenute nell'atto impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando che i provvedimenti di sospensione erano affetti da nullità per carenza di motivazione specifica ed esaustiva. Ha enunciato il principio secondo cui il provvedimento cautelare volto a sospendere un rimborso IVA deve essere motivato fin dall'origine e la motivazione non può essere integrata in corso di causa con ragioni diverse da quelle richiamate nell'atto. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, anche in ordine a eventuale effettuazione dei rimborsi sospesi; la Corte ha disposto la rifusione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 38-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
«Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale»
La Corte afferma che questa norma è specifica per i casi di reati IVA (operazioni inesistenti) e giustifica la sospensione solo se dal provvedimento emergono i presupposti fattuali e giuridici che riconducono alla fattispecie di reato; un richiamo generico alla norma non è sufficiente.
art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Rappresenta un diverso strumento cautelare che consente la sospensione in favore delle Amministrazioni dello Stato che vantano diritti di credito e mira a garantire la possibilità di compensazione con crediti dell'Amministrazione. Può essere utilizzato in alternativa o congiuntamente ad altri strumenti ma richiede presupposti diversi rispetto all'art. 38-bis.
art. 23, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina specifica in materia tributaria relativa agli istituti cautelari; richiede che la sospensione sia adottata con formale provvedimento dotato di adeguata motivazione e portato a conoscenza del contribuente per garantire tutela giurisdizionale.
Norme che impongono obblighi di motivazione, informazione e i principi di collaborazione e buona fede. La Corte ha richiamato tali principi per sottolineare che l'Amministrazione non può fondare la sospensione su ragioni non indicate nell'atto originario e che la mancata esplicitazione dei fatti contestati viola il diritto di difesa.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Richiamato quale norma processuale che specifica le tipologie di vizio dedotte in Cassazione (violazione di legge, omissione di motivazione, ecc.). La Corte ha ritenuto fondati i motivi di cassazione fondati su violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e carenza di motivazione.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che sospende il rimborso IVA deve contenere, fin dall'origine, una motivazione specifica e completa che indichi i fatti e le ragioni giuridiche giustificative; un generico "è in corso una verifica" è insufficiente.
- L'Amministrazione non può integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato in corso di causa con ragioni nuove e diverse da quelle originarie; farlo viola il diritto di difesa e può rendere nullo l'atto.
- Gli strumenti cautelari sono tra loro distinti: l'art. 38-bis vale per sospetti di reati IVA (operazioni inesistenti), l'art. 69 r.d. per esigenze di compensazione di crediti dell'Amministrazione; la scelta e l'uso devono risultare chiaramente motivati per evitare duplicazioni ingiustificate della cautela.
- Per essere opponibile e consentire il pieno esercizio della giurisdizione, la sospensione deve essere adottata mediante un formale provvedimento notificato al contribuente che consenta di conoscere i presupposti e di difendersi.
- In casi simili, il contribuente può ottenere l'annullamento della sospensione e la rinnovazione del giudizio se dimostra che la motivazione è generica o non attiene ai presupposti normativi richiamati; anche se parte delle somme viene poi pagata, resta rilevante la valutazione sulla legittimità del provvedimento originario (anche ai fini degli interessi).
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