Cassazione Civile, Ordinanza n. 26988/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva interna bandita da un consorzio di bonifica per coprire posti vacanti di dirigente in varie aree, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti. All'esito della graduatoria per l'area amministrativa, una partecipante ha agito davanti al giudice ordinario chiedendo l'annullamento/nullità degli atti della procedura, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, l'inquadramento nella qualifica dirigenziale e il risarcimento delle differenze retributive. In corso di causa ha anche chiesto tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. Un altro partecipante ha separatamente adito il giudice amministrativo per l'annullamento della graduatoria e degli atti presupposti, contestando il bando e la ripartizione dei punteggi. Il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in sede cautelare; successivamente il T.A.R., ritenendo di trovarsi dinanzi a un conflitto negativo, ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che mancavano i presupposti del meccanismo di cui all'art. 11, comma 3, c.p.a., perché non vi era la stessa domanda riassunta davanti al secondo giudice, ma due giudizi autonomi promossi da soggetti diversi; inoltre una delle declinatorie era stata resa in sede cautelare e non all'esito di un giudizio a cognizione piena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio. Ha ritenuto che il meccanismo previsto dall'art. 11, comma 3, c.p.a. e dall'art. 59, comma 3, l. n. 69/2009 presupponga una sequenza processuale unitaria: declinatoria del primo giudice, riassunzione della medesima causa davanti al giudice indicato, successiva nuova declinatoria e richiesta di regolamento alla Corte. Nel caso concreto tali condizioni mancavano, perché il giudizio davanti al TAR era stato promosso da un soggetto diverso rispetto a quello che aveva introdotto il giudizio davanti al giudice ordinario, sicché non si trattava della prosecuzione dello stesso processo. Inoltre non è ammesso il regolamento d'ufficio quando una delle due decisioni sulla giurisdizione sia stata resa solo in sede cautelare. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
lo strumento del conflitto negativo di giurisdizione può essere attivato solo nell'ambito della prosecuzione dello stesso processo, dopo declinatoria del giudice ordinario e riassunzione davanti al giudice amministrativo indicato come munito di giurisdizione
se manca la sequenza procedimentale prevista per il regolamento d'ufficio, il giudice amministrativo deve limitarsi a statuire sulla giurisdizione in via ordinaria, senza essere vincolato dalla precedente declinatoria del giudice ordinario
art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009
il regolamento di giurisdizione d'ufficio richiede una doppia declinatoria di giurisdizione all'interno di un medesimo iter processuale riassunto
indica la trattazione camerale del regolamento sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero
richiamato solo per indicare la domanda cautelare proposta nel giudizio introdotto davanti al giudice ordinario
Massime di principio
- Il regolamento di giurisdizione d'ufficio ex art. 11, comma 3, c.p.a. è ammissibile solo se vi è continuità processuale tra due fasi dello stesso giudizio: declinatoria del primo giudice, riassunzione della medesima domanda davanti al giudice indicato e successiva nuova declinatoria.
- Non è configurabile un conflitto negativo di giurisdizione quando i due giudizi sono autonomi e promossi da soggetti diversi, ancorché riguardino il medesimo fatto o la stessa procedura selettiva.
- Ai fini del regolamento d'ufficio è necessaria una doppia pronuncia sulla giurisdizione resa all'esito di giudizi a cognizione piena; una declinatoria emessa solo in sede cautelare non è sufficiente.
- La precedente declinatoria del giudice ordinario non impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla propria giurisdizione solo quando la causa sia stata riassunta davanti a lui in prosecuzione del medesimo processo.
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