Cassazione Penale, Ordinanza n. 07129/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di associazione per delinquere e rapina. Con il primo motivo contestava la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ma la censura si limitava a riproporre questioni già dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito, senza una critica specifica alla decisione impugnata. Con il secondo motivo denunciava l'omessa motivazione sulla recidiva qualificata e il diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ma anche tale motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già spiegato le ragioni del giudizio di maggiore pericolosità e del mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi erano privi di specificità: il primo perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, il secondo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sulla recidiva qualificata e sul giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come uno dei reati per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato, senza ulteriori precisazioni interpretative.
È richiamato come uno dei reati per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato, senza ulteriori precisazioni interpretative.
È richiamato per il bilanciamento tra recidiva qualificata e attenuanti generiche, che la Corte territoriale aveva deciso in senso sfavorevole all'imputato.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dalla sentenza impugnata, senza un effettivo confronto critico con la motivazione.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione puntuale tra le censure proposte e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; in difetto, il motivo è solo apparente.
- La censura sulla recidiva qualificata e sul diniego del bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se la sentenza di merito ha già argomentato sul giudizio di maggiore pericolosità e sulle ragioni del mancato prevalere delle attenuanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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