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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01112/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Nel giudizio di merito la società aeroportuale aveva proposto domanda nei confronti delle amministrazioni resistenti; la Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva, aveva respinto le eccezioni dei convenuti relative all'applicabilità della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale e alla mancata applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., disponendo la prosecuzione del giudizio. Ministero ed ENAC hanno quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi avverso tale decisione, censurando la statuizione sulla prescrizione. La Suprema Corte non entra nel merito dei singoli motivi perché rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: la sentenza impugnata è una pronuncia che non ha definito neppure parzialmente il giudizio e rientra nel novero delle sentenze impugnabili con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 3, c.p.c., come interpretato restrittivamente dalle Sezioni Unite; nel caso concreto si tratta infatti di sentenza d'appello che ha rigettato eccezioni di prescrizione e ha disposto la prosecuzione del processo ex art. 279, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, pur non definendo il giudizio, fosse comunque immediatamente ricorribile ai sensi dell'art. 360, comma 3, c.p.c., sicché il ricorso proposto dai ministeri era inammissibile. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore della controricorrente; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte richiama l'interpretazione restrittiva della norma, precisando che rientra nel suo ambito anche la sentenza d'appello che rigetti eccezioni di prescrizione e disponga la prosecuzione del giudizio.

  • art. 279 c.p.c.

    la sentenza non definitiva che respinge le eccezioni di prescrizione e rimette la causa in prosecuzione non esaurisce il giudizio, ma resta nel novero delle decisioni considerate dalla disciplina sull'impugnazione immediata.

  • art. 2948 c.c.

    è richiamato solo come base dell'eccezione di prescrizione quinquennale dedotta nel merito, senza una specifica elaborazione della Corte di cassazione sul contenuto sostanziale della norma.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza non definitiva che, pur non definendo neppure parzialmente il giudizio, rientri nelle ipotesi di impugnazione immediata previste dall'art. 360, comma 3, c.p.c.
  • La sentenza d'appello che respinge eccezioni di prescrizione e dispone la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 279, n. 4, c.p.c. può essere oggetto di ricorso immediato per cassazione nei limiti tracciati dall'interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e non si applica il raddoppio del contributo unificato se il relativo presupposto non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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