Cassazione Penale, Ordinanza n. 02674/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale distrettuale, aveva riformato l'assoluzione di primo grado e l'aveva ritenuta responsabile del reato di falso in atto pubblico e uso di atto falso. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge sulla affermazione di responsabilità, contestando la valutazione del quadro probatorio e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle fonti di prova; 2) violazione di legge per il mancato rilievo del ruolo del tecnico informatico e di un possibile errore di stampa; 3) vizi motivazionali per l'omesso riferimento alle deposizioni dei testi escussi in primo grado e al bollettino originario non rinvenuto, sostenendo l'inesistenza dell'oggetto materiale e dunque l'insussistenza del reato; 4) ulteriore vizio motivazionale sulla medesima questione dell'inesistenza dell'originale; 5) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita la doglianza che mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, ha giudicato manifestamente infondate le censure basate su mere congetture circa il ruolo del tecnico informatico e l'eventuale errore di stampa, e ha respinto come infondati i motivi sull'asserita inesistenza dell'oggetto del reato, osservando che la Corte di appello aveva motivato logicamente sull'esibizione di un atto falso alla polizia municipale; ha inoltre richiamato il principio secondo cui è punibile anche la presentazione di una copia come se fosse conforme a un originale inesistente, per l'autonoma capacità decettiva dell'atto. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo sufficiente un congruo riferimento del giudice di merito agli elementi decisivi. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta contestata integra il falso materiale in atto pubblico e l'uso dell'atto falso; la Corte valorizza l'autonoma capacità decettiva dell'atto anche quando presentato come copia conforme di un originale inesistente.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito offre un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle fonti di prova, salvo l'allegazione di specifici travisamenti decisivi.
- La falsità penalmente rilevante può sussistere anche quando il documento venga presentato come copia conforme a un originale inesistente, se l'atto è munito dei requisiti idonei a ingenerare affidamento sulla sua autenticità e a trarre in inganno la pubblica fede.
- La deduzione di un possibile errore materiale o del coinvolgimento di terzi non è sufficiente se non sorretta da specifici elementi probatori e non contrasta con una motivazione di merito logicamente adeguata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato sinteticamente, purché il giudice indichi gli elementi concreti ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una motivazione analitica su ogni allegazione difensiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02592/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02649/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02650/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02651/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02652/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02654/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →