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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02592/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello, resa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato tra le parti, aveva ridotto la pena inflitta a due imputati rispetto alla decisione di primo grado. Uno dei ricorrenti ha censurato l'applicazione della recidiva reiterata specifica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di una concreta spiegazione della maggiore pericolosità sociale e capacità criminale; ha inoltre contestato la motivazione sulla dosimetria della pena, sostenendo che il giudice si fosse limitato a recepire l'accordo senza verificare gli elementi favorevoli alla ulteriore riduzione. L'altro ricorrente ha dedotto carenza/contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che tali doglianze erano state rinunciate in appello, essendo stato concordato solo il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo imputato, ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la recidiva contestata era stata ricompresa nell'accordo con il Procuratore generale e non aveva dato luogo a pena illegale; inoltre, nel concordato in appello il controllo del giudice riguarda soltanto la legalità della pena, non la sua congruità. Quanto al secondo imputato, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché le questioni sulla responsabilità erano state oggetto di rinuncia; in presenza di rinuncia ai motivi di appello e di concordato limitato alla pena, la Corte d'appello non deve rinnovare la motivazione sull'an della responsabilità, che resta quella di primo grado. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel giudizio di appello concordato il giudice può solo accogliere o rigettare la richiesta delle parti e, se la accoglie, deve verificare la legalità della pena concordata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    le doglianze sono state prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, ma ritenute manifestamente infondate

  • art. 99 c.p.

    la recidiva contestata, essendo parte dell'accordo e non comportando pena illegale, non era più deducibile dal ricorrente

  • art. 133 c.p.

    nel concordato in appello il giudice non deve valutare la congruità della pena, ma solo la sua legalità

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena, il controllo del giudice di legittimità o di appello è limitato alla legalità della sanzione pattuita; non è consentito sindacarne la congruità nel merito se la pena rientra nella cornice edittale.
  • Quando l'aggravamento per recidiva è stato espressamente ricompreso nell'accordo processuale e non determina una pena illegale, l'imputato non può successivamente dolersene con ricorso per cassazione.
  • Se l'imputato rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità e concorda soltanto la rideterminazione della pena, la Corte di appello non è tenuta a rinnovare la motivazione sull'an della responsabilità, che resta quella della sentenza di primo grado.
  • Nel concordato in appello la motivazione del giudice sull'assetto sanzionatorio può limitarsi alla verifica della legalità della pena, senza una autonoma valutazione di merito sulla sua adeguatezza o proporzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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