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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02654/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per furto, senza incidere sul merito dell'affermazione di responsabilità, e ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per furto, limitandosi tuttavia a ridurre l'entità della pena. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, tale diniego sarebbe stato illegittimo o comunque insufficiente nella motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, secondo la giurisprudenza consolidata, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, requisito che risultava soddisfatto nella motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per escluderne la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione analitica e diffusa, essendo sufficiente che il giudice di merito richiami con congruità gli elementi di fatto ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio negativo.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare, in modo generico o meramente assertivo, la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è suscettibile di essere dichiarato inammissibile quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente delle ragioni del diniego.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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