Cassazione Penale, Ordinanza n. 02649/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 24/04/2024. Era stato giudicato per omesso versamento dell'IVA oltre la soglia penale, con importo residuo dell'imposta evasa pari a euro 284.890,00, in relazione all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. in materia di omesso versamento IVA è applicabile, secondo l'orientamento consolidato, solo quando l'omissione riguardi un importo di pochissimo superiore alla soglia di punibilità; nel caso concreto lo scostamento dalla soglia di euro 250.000,00 era superiore a euro 30.000,00, dunque non riconducibile alla particolare tenuità dell'offesa. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito, come il precedente penale della stessa indole richiamato nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando l'omesso versamento IVA supera in misura apprezzabile la soglia di punibilità, poiché l'offensività è già stata tipizzata dal legislatore nella soglia stessa.
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Integra il reato di omesso versamento dell'IVA oltre la soglia di punibilità fissata a euro 250.000,00.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito richiama in modo congruo elementi decisivi o rilevanti, come precedenti penali della stessa indole.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di omesso versamento IVA, la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere riconosciuta solo quando lo scostamento dalla soglia di punibilità sia minimale, perché la soglia legale esprime già una valutazione tipizzata dell'offensività del fatto.
- Uno scostamento di importo rilevante rispetto alla soglia di punibilità esclude, di regola, la configurabilità della particolare tenuità dell'offesa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se la motivazione di merito richiama in modo non apodittico elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali della stessa indole o comunque significativi rispetto alla personalità e al contesto del fatto.
- La censura di motivazione sul diniego di benefici discrezionali è inammissibile quando si traduce in una mera richiesta di rivalutazione del merito a fronte di una motivazione congrua del giudice di appello.
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