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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02651/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per bancarotta patrimoniale fraudolenta, già confermata in appello con riduzione della pena, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta patrimoniale fraudolenta, riducendo tuttavia la pena. Il primo motivo di ricorso prospettava, in sintesi, la sussistenza di una "bancarotta riparata"; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché nuovo in quella parte e, per il resto, meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta, anche quanto all'elemento soggettivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in doglianze di fatto ed era comunque un motivo nuovo, articolato come violazione di legge deducibile ma non dedotta nei gradi precedenti.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Non è espressamente indicato nel testo, ma la decisione richiama il consolidato principio di inammissibilità dei motivi nuovi o meramente riproduttivi in cassazione; il testo però non cita norme specifiche oltre alla pronuncia finale sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che introduca per la prima volta una nuova doglianza, non dedotta nei precedenti gradi, se essa si presenti come censura nuova e non come mera illustrazione di questioni già devolute.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione giuridicamente corretta, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
  • Le censure che si risolvono in contestazioni di fatto non sono ammissibili in cassazione quando non si traducono in una specifica deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La deduzione dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi con le valutazioni del giudice di merito: se il ricorso non evidenzia un errore giuridico o un vizio rilevante, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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